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Il lavoratore che si dimette consapevolmente non può chiedere l'annullamento delle dimissioni

Lavoro - -
Il lavoratore che si dimette consapevolmente non può chiedere l'annullamento delle dimissioni
Non è possibile chiedere l'annullamento delle dimissioni se queste sono state presentate volontariamente e consapevolmente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24122 del 28 novembre 2016 in materia di diritto del lavoro, si è occupata delle dimissioni, inoltrate consapevolmente, del lavoratore.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’Appello di Bologna, aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stata respinta la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti di una Banca, volta a conseguire l’annullamento delle dimissioni rassegnate in precedenza.

Secondo la Corte d’appello, infatti, non sussistevano i presupposti per l’annullabilità dell’atto, ai sensi dell’art. 428 del c.p.c., “non essendo state allegate né dimostrate situazioni abnormi, tali da determinare un parziale annullamento della capacità di intendere e di volere della lavoratrice al momento della sottoscrizione dell’atto”.

Evidenziava la Corte, inoltre, come non sussistessero nemmeno i presupposti per l’annullamento dell’atto per “violenza morale”, dal momento che “nel caso in cui le dimissioni del lavoratore siano rassegnate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa – come prospettato nella fattispecie – l’invalidità delle stesse è subordinata all’accertamento dell’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento”.

Nel caso specifico, il relativo onere della prova non risultava essere stato assolto dal lavoratore, essendo emersa, nel corso del procedimento, anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice stessa, “la palese violazione da parte della stessa, delle norme operative che imponevano di segnalare gli ammanchi di cassa, circostanza questa che ben avrebbe potuto legittimare l’irrogazione della massima sanzione disciplinare”.


Di conseguenza, la Banca aveva correttamente proceduto al licenziamento per giusta causa della lavoratrice (art. 2119 del c.c.).

La lavoratrice, ritenendo la sentenza ingiusta, proponeva ricorso per Cassazione; Banca datrice di lavoro si vedeva costretta a resistere.

Secondo la ricorrente, in particolare, la Corte d’appello non avrebbe “adeguatamente verificato l’effettiva volontà della lavoratrice di dimettersi, dato del tutto incompatibile con le pregresse dichiarazioni rese per iscritto in data 04/01/2006 e ribadite in data 01/02/2006, con le quali si era manifestata grande passione per il proprio lavoro e disponibilità a continuarlo, anche dopo le forzate dimissioni”.


Secondo la ricorrente, inoltre, la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente valutato “tutte le circostanze che avevano preceduto ed accompagnato la fase delle dimissioni (anomale contestazioni disciplinari, colloquio immediato con i superiori senza alcuna assistenza) e che definivano un contesto di chiara ostilità tale da impedire alla lavoratrice di cogliere pienamente il significato e le conseguenze delle proprie azioni, limitando la libertà del consenso nella formazione dell’atto di dimissioni”.


Infine, la sentenza impugnata era criticata per aver negato “la ricorrenza dei presupposti per l’annullamento delle dimissioni per violenza morale”.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso, rilevava come la fattispecie concreta fosse stata, in realtà, “oggetto di approfondita disamina” da parte della Corte d’appello, la quale, aveva adeguatamente “indagato la effettiva ricorrenza di una volontà di quest’ultima, di rassegnare le proprie dimissioni”.


La Corte d’appello, in particolare, era giunta alla conclusione che la lavoratrice avesse voluto effettivamente dimettersi sul rilievo per cui la ricorrente stessa aveva dichiarato di aver “preferito dimettersi perché … con un licenziamento sarebbe stato più difficile cercare un nuovo lavoro”.

Tale affermazione, dunque, secondo la Cassazione, escludeva “la ricorrenza di uno stato di incapacità naturale della dipendente, nonostante pochi giorni prima, in risposta alla richiesta di chiarimenti del 04/01/2006, avesse dichiarato di amare il proprio lavoro e di svolgerlo con passione, e nonostante le modalità di convocazione d’urgenza presso l’ufficio dei superiori e la mancanza di alcuna assistenza”.

Tali elementi, infatti, non apparivano idonei “a diminuire le facoltà intellettive e volitive del soggetto, rimaste integre, per quanto in precedenza riferito, circa l’esercizio di un’opzione cosciente e frutto di una seria valutazione, fra le dimissioni ed il prospettato licenziamento”.

Del resto, la Cassazione evidenziava, in proposito, come affinchè “l’incapacità naturale del dipendente possa rilevare come causa di annullamento delle sue dimissioni, non è necessario che si abbia la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente che tali facoltà risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà cosciente, facendo quindi venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’atto che sta per compiere; la valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata”.

Dunque, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva, de tutto correttamente, “proceduto ad uno scrutinio circa l’idoneità delle mancanze ascritte alla lavoratrice, a scuotere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, particolarmente stringente nel settore bancario, pervenendo a conclusione positiva al riguardo, stante la gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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