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Installazione antenna televisiva su lastrico solare di altro condomino: quando è possibile?

Installazione antenna televisiva su lastrico solare di altro condomino: quando è possibile?
Secondo la Cassazione il condomino ha il diritto di installare l'antenna televisiva sul lastrico solare di proprietà esclusiva di un altro condomino se dimostra l'impossibilità di installare l'antenna stessa su beni di proprietà personale o condominiale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16865 del 7 luglio 2017, si è occupata della questione relativa all’installazione delle antenne televisive in un fabbricato condominiale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, una condomina aveva agito in giudizio nei confronti di un condomino, al fine di ottenere la conferma del provvedimento con cui il Tribunale aveva ordinato a quest’ultimo di consentirgli l’accesso al lastrico solare di copertura del condominio (che era di proprietà esclusiva del condomino stesso), “per riparare la propria antenna condominiale ivi installata”.

Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato la domanda e la decisione era stata confermata dalla Corte d’appello, la quale riteneva che il diritto del condomino di installare e mantenere l’antenna della TV sul lastrico di proprietà del condomino era condizionato alla dimostrazione, non fornita, “dell’impossibilità di effettuare siffatta installazione su beni propri o di proprietà condominiale”.

Ritenendo la decisione ingiusta, la condomina aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo la ricorrente, in particolare, il diritto di accedere al lastrico solare per installare e mantenere l’antenna TV trovava fondamento sul “diritto all’informazione”, di cui all’art. art. 21 Cost. della Costituzione.

Evidenziava la ricorrente, inoltre, che l’antenna TV in questione si trovava sul lastrico di copertura dell’edificio condominiale da circa vent’anni e la stessa non danneggiava in alcun modo il lastrico stesso.

Pertanto, secondo la ricorrente, il rifiuto del condomino di consentire l’accesso al lastrico, costituiva una violazione dell’art. art. 843 del c.c. c.c. ed era “del tutto ingiustificato”, in quanto il condomino ha il diritto di provvedere alla manutenzione della propria antenna.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, che la Corte d’appello aveva del tutto correttamente rilevato che il diritto di installare l’antenna televisiva (previsto dalla legge 6 maggio 1940 e dal d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156) trova un limite nel “divieto di menomare il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile, ove l’istante abbia la possibilità di collocare un’antenna in una parte dell’immobile di proprietà personale o condominiale”.

Pertanto, secondo la Cassazione, “il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive (…) è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto al proprietario dell’immobile gravato”, in quanto “il diritto all’installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l’antenna”.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione rilevava che il condomino convenuto in giudizio aveva evidenziato che l’antenna della condomina attrice era stata installata abusivamente e la condomina stessa si era, altresì, rifiutata di partecipare alle spese di riparazione.

Inoltre, di fronte alle contestazioni mosse dal condomino convenuto, la condomina non aveva dimostrato né che il condomino avesse acconsentito all’installazione, né che l’installazione sull’immobile del convenuto fosse l’unico modo per usufruire del servizio radio-televisivo.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la sentenza della Corte d’appello doveva ritenersi del tutto adeguata sul punto.


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