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Infiltrazioni: paga il proprietario o il conduttore dell’appartamento?

Infiltrazioni: paga il proprietario o il conduttore dell’appartamento?

L’inquilino non è tenuto a provvedere alle riparazioni degli impianti interni della struttura del fabbricato (elettrico, idrico, termico).

Se dall’appartamento che abbiamo preso in affitto provengono delle infiltrazioni, che danneggiano l’appartamento sottostante, chi è responsabile dei relativi danni?

Dovrà essere chiamato a rispondere il proprietario o il conduttore?

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24737 del 28 novembre 2007, la quale ha fornito alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, tre soggetti avevano agito in giudizio nei confronti della proprietaria dell’appartamento del piano di sopra, al fine di vederla condannata al risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni provenienti dall’appartamento stesso.

La proprietaria, tuttavia, aveva contestato la domanda svolta nei suoi confronti, evidenziando che la stessa avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della conduttrice dell’appartamento (vale a dire, della donna che era in affitto nell’immobile in questione).

Il Giudice di Pace, pronunciandosi in primo grado, aveva affermato la responsabilità della proprietaria dell’appartamento, condannandola al risarcimento del danno.

La sentenza veniva confermata dal Tribunale di Lucera, pronunciatosi in grado di appello, con la conseguenza che la proprietaria aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo la ricorrente, in particolare, il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione semplicemente sulla base di una pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 271 del 1989), in base alla quale, “in tema di art. 1576 c.c. e dei relativi oneri di mantenimento della cosa locata in buono stato (…), non rientrano tra le riparazioni a carico dell’inquilino a norma dell’art. 1609 c.c. quelle relative agli impianti interni della struttura del fabbricato (elettrico, idrico, termico) per l’erogazione dei servizi indispensabili al godimento dell’immobile”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di dover dar ragione alla ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che il Tribunale aveva “escluso la responsabilità del conduttore, sul rilievo che il danno era stato causato dalla rottura di un tubo (flessibile) che porta acqua al bidet, fisiologicamente fuori dal controllo quotidiano di chi utilizza l’impianto, la cui manutenzione attiene in via generale alla manutenzione dell’intera struttura dell’impianto”.

Tuttavia, secondo la Corte, il Tribunale non aveva adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che il tubo flessibile che portava acqua al bidet, era un elemento esterno, “sostituibile senza necessità di intervento implicante demolizioni” e che non poteva “essere qualificato come componente dell’impianto idrico interno”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla proprietaria dell’appartamento dal quale provenivano le infiltrazioni, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di primo grado, affinchè il medesimo decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.


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