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Incentivo all'esodo: una quota va all'ex

Famiglia - -
Incentivo all'esodo: una quota va all'ex
L'ex coniuge ha diritto ad una quota della somma ricevuta dall'ex a titolo di incentivo alle dimissioni anticipate poichè parte integrativa della retribuzione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14171 del 12 luglio 2016, si è pronunciata, ancora una volta, sul tema della definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in questo caso, in sede di divorzio.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Napoli omologava, con sentenza, le condizioni di divorzio congiunto fra due coniugi.

In tali condizioni, in particolare, era previsto che l’ex marito avrebbe concorso nella misura di 150.000 euro all’acquisto di un immobile da intestare in usufrutto all’ex moglie e in nuda proprietà ai figli, entro quattro anni dalla richiesta.

Successivamente, l’ex moglie aveva agito in giudizio nei confronti dell’ex marito, “per ottenere la sua condanna alla corresponsione della quota del 40% del T.F.R. già percepito”.

L’ex marito si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e domandando, a sua volta, la restituzione della somma di € 22.557, che era stata da lui anticipata per aiutare i figli nell’acquisto delle loro abitazioni.

Per quanto riguardava, in particolare, la domanda relativa al T.F.R., l’ex marito osservava come la somma destinata all’acquisto dell’immobile, prevista nelle condizioni di divorzio, “era costituita almeno parzialmente proprio dal 40% del T.F.R.

Peraltro, l’ex marito osservava come “per la sua natura di incentivo all’esodo”, la somma percepita dal datore di lavoro “non era soggetta alla disposizione di cui all’art. 12 bis della legge n. 898/1970”, il quale prevede il diritto dell’ex coniuge a percepire una quota del T.F.R. dell’altro.

Il Tribunale, pronunciatosi in primo grado, accoglieva la domanda dell’ex moglie, respingendo quella dell’ex marito.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello, con la conseguenza che l’ex marito provvedeva a proporre ricorso in Cassazione.

Nemmeno la Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dall’ex marito.

In particolare, la Cassazione evidenziava come “le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all’esodo), non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto”.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione riteneva che il ricorso dovesse essere rigettato, dal momento che il ricorrente non aveva apportato alcun argomento difensivo idoneo a sostenere la propria tesi.

Il ricorrente, infatti, secondo la Corte, si era limitato a sostenere la fondatezza della propria argomentazione, in base alla quale il contributo all’acquisto dell’immobile in favore dell’ex moglie e dei figli, “avrebbe dovuto esentarlo dal versare la quota di pertinenza dell’ex coniuge dell’incentivo all’esodo percepito dal datore di lavoro”.

Osservava la Cassazione come, invece, il costante orientamento della Corte di Cassazione stessa fosse nel senso di considerare tale incentivo “integrativo della retribuzione”.

Conseguentemente, la Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’ex marito, confermando la decisione del precedente grado di giudizio.


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