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Impugnazione del verbale per violazione del codice della strada

Fisco - -
Impugnazione del verbale per violazione del codice della strada
Come contestare una cartella esattoriale per violazione al codice della strada mai notificata o notificata oltre il termine.
Se un verbale per infrazioni al codice della strada non è stato mai notificato ovvero è stato notificato oltre il termine di cui all’art. 201 cod. della strada, la cartella di pagamento notificata sulla base di tale verbale va contestata con opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc ovvero con opposizione recuperatoria ex art. 22 Legge 689/1981?

Secondo alcune pronunzie della Cassazione, l’opposizione proposta avverso la cartella di pagamento notificata dell'agente della riscossione sulla base di verbali di accertamento per infrazioni al codice della strada e volta a contestare che detti verbali non siano stati notificati affatto o lo siano stati oltre il termine di cui all’art. 201 comma C.d.S. costituisce contestazione dell’inesistenza del titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione esattoriale ed in quanto tale va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Con tale opposizione, infatti, si intende negare la stessa esistenza del titolo esecutivo e la medesima non sarà soggetta a termini.

Secondo altre pronunzie, invece, la contestazione avente l’oggetto di cui sopra, anche se introdotta come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c, va comunque riqualificata come opposizione recuperatoria ex art. 22 Legge 689/1981, con soggezione al relativo termine.

Si fa a tal proposito osservare che le contestazioni contro la formazione del titolo, basate su fatti impeditivi della sua stessa formazione, per non avere avuto il soggetto passivo conoscenza di esso in modo da poter reagire contro il verbale di accertamento o contro l'ordinanza ingiunzione, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dell'ordinamento per impedire la formazione del titolo; al suo utilizzo il soggetto passivo si riterrà ammesso allorquando riesca a ricevere conoscenza del verbale, venendo automaticamente rimesso in termini.

Pertanto, se tale conoscenza la riceve solo con l’intimazione di pagamento, dovrà proporre nel relativo termine l'opposizione ex art. 22 Legge 689/1981 e non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, con la quale ultima non si possono dedurre i fatti inerenti la formazione del titolo esecutivo.

Nella scelta dell'uno o dell’altro strumento processuale, comunque, si pone un problema di fondo, che è quello di delimitare esattamente l’oggetto delle opposizioni ex art. 22 Legge 689/1981 e 615 c.p.c., e ciò in quanto molto spesso vengono proposte opposizioni fondate cumulativamente su plurimi e diversi motivi di distinta natura, in genere senza adeguata qualificazione.

In tale ottica si osserva che di frequente l'opposizione volta a contestare l’omessa notifica dei verbali di accertamento e quella volta a contestare l’infrazione nel merito vengono avanzate contestualmente con il medesimo atto, per cui la Corte di Cassazione prospetta la necessità preliminare di chiarire se ritenere o meno la notifica della cartella di pagamento (che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada) equipollente alla notifica del verbale stesso (laddove lo stesso sia richiamato nei suoi termini identificativi, sebbene non allegato integralmente) ai fini della rimessione in termini per l’opposizione recuperatoria di cui all’art. 22 L. 689/1981.


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