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Illegittima la canna fumaria sul muro comune se è brutta e porta via luce agli altri condomini

Illegittima la canna fumaria sul muro comune se è brutta e porta via luce agli altri condomini
Cosa succede se abitiamo in un condominio e l’agenzia immobiliare sita al piano terra decide di apporre sull’edificio condominiale una canna fumaria che, oltre a non essere esteticamente piacevole, impedisce anche il passaggio della luce verso il nostro appartamento?

In questo caso, possiamo chiedere al giudice che ne ordini la rimozione?

Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17072 del 2015, la risposta dovrebbe dirsi positiva.

Nel caso all’esame della Corte, due condomini avevano agito in giudizio nei confronti dell’agenzia immobiliare che aveva apposto sul muro comune una canna fumaria, la quale costituiva uno “sfregio” della facciata, dal momento che si trattava di un “palazzo di pregio, oggetto di vincolo per interesse storico-artistico ed architettonico”. Inoltre, secondo i condomini, la canna fumaria non era stata apposta a distanza regolamentare, con la conseguenza che la stessa determinava “una riduzione della visibilità superiore della finestra del loro appartamento”.

Il Tribunale rigettava la richiesta di rimozione immediata della canna fumaria ma tale decisione veniva riformata in grado d’appello. La Corte d’Appello, infatti, aderiva alle argomentazioni svolte dai condomini, ordinando all’agenzia immobiliare di rimuovere la canna fumaria oggetto di turbativa.

L’immobiliare, dunque, proponeva ricorso per Cassazione, il quale, tuttavia, veniva rigettato.

Osserva la Cassazione come, nell’ambito di un condominio, le “parti comuni” sono in comproprietà dei singoli condomini, i quali le utilizzano “a seconda che le cose siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari cui siano collegate materialmente o per destinazione funzionale (suolo, fondazioni, muri maestri, oggettivamente utili per la statica), oppure siano soggettivamente utili nel senso che la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipende dall’attività dei rispettivi proprietari (portone, anditi, scale, ascensore ecc)”.

Secondo la Corte, il godimento di tali cose comuni, è oggetto di tutela quando uno dei condomini “abbia alterato e violato, senza il consenso degli altri condomini ed in loro pregiudizio, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o da restringere il godimento spettante” a ciascun condomino.

Dunque, la modifica di una parte comune ad opera di un condomino, in pregiudizio di un altro, legittima quest’ultimo ad agire in giudizio al fine di ottenere tutela, chiedendo la rimessione in pristino della cosa stessa, in modo che la medesima continui a fornire la stessa utilità che forniva prima dell’avvenuta modifica (si parla, in questo caso, di azione di reintegrazione, disciplinata dall’art. art. 1168 del c.c. codice civile).

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha adeguatamente argomentato e motivato la sua decisione, previa verifica dello stato di fatto dell’immobile, a seguito della quale aveva riscontrato “che la canna in questione aveva dimensioni non trascurabili”, essendo costituita da “una sovrastruttura apposta nella facciata del palazzo condominiale, priva di qualsiasi collegamento dal punto di vista architettonico o funzionale, con la parete esterna dell’edificio”, con la conseguenza che la stessa “alterava notevolmente l’estetica dell’edificio (…) e costituiva elemento di grave degrado”.

Peraltro, secondo la Corte, sussisteva anche la lamentata “turbativa al godimento della luce proveniente dalla finestra collocata proprio al di sotto della canna fumaria”, in quanto l’ingombro della struttura “provocava ombra sulla finestra dell’appartamento, diminuendone la luminosità”.

Alla luce di tutte queste circostanze, la Corte di Cassazione riteneva di dover confermare la decisione emanata dalla Corte d’Appello, che aveva condannato l’agenzia immobiliare alla rimozione della canna fumaria in oggetto.


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