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Il giocatore d'azzardo è considerato un "consumatore"

Il giocatore d'azzardo è considerato un "consumatore"
Secondo la Corte di Cassazione anche chi gioca d'azzardo può essere considerato un "consumatore" e pertanto è tutelato dalla norme previste dal Codice del Consumo.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14288 dell’8 luglio 2015 è intervenuta in materia di tutela del consumatore, anche se, in questo caso, si tratta di un “consumatore” un po’ particolare.

Nel caso esaminato dalla Corte, un soggetto agiva in giudizio nei confronti di una società titolare della gestione delle scommesse e dei giochi a pronostici (S.N.A.I. S.p.A.), al fine di veder condannata la stessa al pagamento di una somma che era stata vinta quale jackpot ad una video lotteria.

A seguito di una eccezione sollevata sulla competenza territoriale, la Corte di Cassazione si trovava a precisare come il giocatore debba considerarsi a tutti gli effetti un “consumatore”, con la conseguente applicabilità delle norme contenute nel “codice del consumo”; all’art. 66 bis del codice consumo è prevede che per le controversie inerenti un consumatore e un professionista siano di competenza del giudice del luogo di domicilio o residenza del consumatore stesso (si parla, infatti di “foro del consumatore”).

In altri termini, significa che qualora un consumatore decida di agire in giudizio a tutela dei suoi diritti, dovrà rivolgersi al giudice del luogo in cui risiede o ha domicilio.

Ma il giocatore d’azzardo, può considerarsi un “consumatore”? Secondo la Cassazione, sì.

La Corte, infatti, non ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, il quale aveva escluso che questa tipologia di giocatore potesse essere considerato un “consumatore” e tutelato dalla relativa normativa, in quanto il codice del consumo risponderebbe “a logiche di protezione solidaristica del mercato con l'obiettivo di favorirne l'efficiente funzionamento secondo regole genuinamente concorrenziali”.
Secondo il Tribunale, quindi, non si potrebbe parlare del giocatore d’azzardo quale “consumatore”, in quanto lo stesso “puntando una somma di denaro su una combinazione numerica” non intendeva certo “accedere al mercato per acquistare un bene o beneficiare di un servizio ovvero porre in essere un atto di consumo in uno spazio regolato, ma unicamente concludere un contratto aleatorio” (si precisa che per “contratto aleatorio” si intende un contratto che presuppone un certo “rischio” nell’ottenere la prestazione prevista, come, appunto il contratto di gioco).

Tuttavia, secondo la Cassazione, questa ricostruzione della fattispecie non poteva più essere attuale e pertanto riteneva necessario modificare l'orientamento interpretativo.

In via preliminare, la Corte osservava che “il gioco e la scommessa, tradizionalmente ricondotti nella categoria dei contratti aleatori ed assoggettati a disciplina sostanzialmente identica, sono previsti, promossi e regolati dallo Stato, il quale da essi invero ritrae consistenti introiti”, con la conseguenza che, visti i notevoli introiti, “l'area del gioco autorizzato è venuta progressivamente estendendosi”.

Ebbene, secondo la Cassazione, “avuto riguardo al gioco autorizzato, in quanto gestito direttamente dallo Stato o da suoi concessionari”, dovevano trovare applicazione “le ordinarie norme poste a tutela dell'esercizio dell'impresa nonché delle ragioni creditorie, che sorte in un contesto di ordinaria liceità, non possono essere disattese”.

In altri termini, quando il gioco è lecito e autorizzato, è necessario tutelare anche il creditore della prestazione, vale a dire il giocatore che abbia vinto e abbia, quindi, diritto a percepire la somma prevista.

Dunque, secondo la Cassazione, anche per il giocatore d'azzardo trova applicazione la disciplina dettata dal “codice del consumo”, la quale è finalizzata “a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso”.

L’attività posta in essere dalla società S.N.A.I. deve considerarsi “prestazione di servizi” e il giocatore può qualificarsi come “consumatore”; per tale motivo, egli è tutelato dalla normativa contenuta nel codice del consumo, con la conseguenza che, anche per quanto riguarda la competenza del giudice, si applica la norma relativa al domicilio o residenza quale criterio di individuazione del foro.


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