Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Eccesso di velocità: è valida la multa se l'autovelox non era stato segnalato?

Eccesso di velocità: è valida la multa se l'autovelox non era stato segnalato?
Nonostante l’assenza del cartello segnaletico, in alcuni casi la multa per eccesso di velocità è comunque valida. Quando?
In materia di autovelox è necessario precisare in primo luogo che la Corte di Cassazione ha più volte dato il suo contributo, chiarendo - in materia di distanze - che non esistono norme che indichino a quanti chilometri debba obbligatoriamente trovarsi la segnaletica stradale dall'autovelox. Ciò che rileva, infatti, è che il cartello sia posto con “adeguato anticipo” rispetto all’apparecchio al fine di evitare “brusche frenate” da parte dell’automobilista ed eventuali pericoli di tamponamento a catena.

Il paramento della “distanza”, quindi, andrà rimesso alla discrezionalità del giudice adito, alla luce delle condizioni del traffico e della velocità di percorrenza della strada stessa.

Queste le parole della Corte: “In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata autovelox, dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti. Non è stabilita, peraltro, una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro installazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. Deriva da quanto precede, pertanto, che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilievo la mancata ripetizione della segnalazione del divieto dopo ciascuna intersezione, per gli automobilistici che proseguano lungo la medesima strada” (Cass. Civ. n.9770/16 del 12.05.2016).

I giudici di legittimità hanno poi ulteriormente chiarito che non esiste neanche l’obbligo di ripetere la segnaletica di “controllo elettronico della velocità” quando si è in presenza in una strada interessata da intersezioni con altre.
L’automobilista, quindi, che da una strada secondaria si immetta in una strada principale potrebbe imbattersi in un autovelox, a lui non noto, ma che tuttavia era già stato segnalato su quella stessa strada in precedenza.
Nelle ipotesi sopra descritte, secondo quanto chiarito dai giudici della corte, la contravvenzione dovrà ritenersi valida.

Ma come è possibile allora tutelarci in questi casi?
Al quesito ha risposto nuovamente la Corte con una recentissima sentenza (n. 7949/2017) affermando che, sebbene non sussista un obbligo di legge che fissi perentoriamente la distanza posta tra la segnaletica stradale e l'apparecchiatura di controllo, questa comunque non potrà essere superiore ai quattro chilometri.
L’automobilista, pertanto, che si immetta in un’altra strada, magari principale, dovrà prevedere che nell’arco della distanza suddetta potrebbe imbattersi in un autovelox. Dopo tale limite, infatti, il segnale dovrebbe essere rinnovato.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.