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Divorzio: l'assegnazione della casa coniugale va chiesta espressamente

Famiglia - -
Divorzio: l'assegnazione della casa coniugale va chiesta espressamente
Nel giudizio di scioglimento del matrimonio è necessario riproporre la domanda di attribuzione dell'abitazione familiare, anche se già assegnata in sede di separazione.
Con l’ordinanza n. 10204/2019, la Prima Sezione Civile della Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da una donna, che si era vista negare in sede di divorzio l’assegnazione della casa coniugale.
Questa la vicenda processuale. In primo grado il Tribunale, nel pronunciare il divorzio dei coniugi, aveva, tra le altre statuizioni, assegnato la casa coniugale alla moglie, che vi abitava insieme ad uno dei figli, maggiorenne ma non autosufficiente.
La Corte d'Appello, invece, revocava l’assegnazione della casa familiare alla donna, sul presupposto che non risultava formulata dalla stessa nel giudizio di primo grado alcuna specifica istanza di assegnazione della casa familiare, nonostante una precedente ordinanza di revoca dovuta alla coabitazione del figlio con l’altro fratello maggiorenne per un periodo circoscritto.
Pertanto, secondo i giudici di secondo grado, la “riassegnazione” sarebbe stata disposta extra petita dal giudice di primo grado.
La decisione veniva impugnata sul punto dalla ex moglie, tra gli altri motivi, per violazione dell’art. 112 del c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte d’Appello erroneamente rilevato il vizio di extra petizione in relazione alla domanda di assegnazione della casa familiare. Secondo la tesi difensiva, l’assegnazione era stata disposta con l’ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione ed era stata confermata in sentenza; con la conseguenza che, nel giudizio di divorzio, la moglie doveva considerarsi già beneficiaria della casa familiare e non aveva l’obbligo di reiterare la richiesta.
La Corte ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso, sottolineando innanzitutto che la donna affermava espressamente di non aver riproposto nel giudizio di divorzio la domanda relativa all’assegnazione della casa familiare.
Ciò premesso, i giudici di legittimità ritengono necessario esaminare la funzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, così come voluto dal legislatore e dalla giurisprudenza, in relazione alla particolare condizione giuridica del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente (totalmente o parzialmente).
L’art. 6 della legge sul divorzio, comma 6, fissa il criterio, di carattere sostanziale, in base a cui il giudice deve provvedere all’assegnazione della casa coniugale, con una disciplina analoga a quella generale prevista nell’art. 337 sexies del c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha integrato il parametro legislativo ancorando il godimento della casa familiare esclusivamente al regime di affidamento e collocamento dei figli minori. Per quelli maggiorenni non autosufficienti, è necessaria la prosecuzione della coabitazione del genitore assegnatario e del figlio nel predetto immobile.
Nessuna delle due norme - fa notare la Suprema Corte - contiene indicazioni utili in relazione alla necessità che la statuizione sull’assegnazione della casa familiare debba essere fondata sulla formulazione di una apposita domanda (in ossequio al principio dispositivo), o possa essere adottata anche d'ufficio in virtù del rilievo pubblicistico dei diritti in gioco.
Rispetto ai figli minori, l’art. 337 ter del c.c., comma 2. impone al giudice di adottare i relativi provvedimenti (di cui l’assegnazione della casa familiare costituisce una componente essenziale) con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale degli stessi. Pertanto il giudice, ove sia identificabile un immobile destinato al nucleo familiare e si ponga, concretamente, la questione dell’assegnazione, in funzione dell’interesse dei minori, è tenuto a sollevare d’ufficio la questione relativa al provvedimento da adottare.
Nel caso invece di figli maggiorenni, l’art. 337 septies del c.c. prevede che il giudice “possa” disporre, valutate le circostanze, in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico.
Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte conclude che, nei casi come quello oggetto della pronuncia, l’esercizio del diritto all’assegnazione della casa familiare sia condizionato alla proposizione di una domanda, da parte di uno dei genitori verso l’altro o, in via concorrente, del figlio stesso, in quanto, con il raggiungimento della maggiore età, l’obbligo di mantenimento dei figli non costituisce più un effetto automatico conseguente al vincolo di genitorialità, ma risulta condizionato all’accertamento della peculiare condizione di non indipendenza economica degli stessi dettata dall’impegno verso il raggiungimento di un preciso obiettivo professionale, ben potendo l’inesistenza di tale condizione fattuale essere fatta valere in giudizio dal genitore che si oppone al versamento dell’assegno.
Dunque, prosegue il giudice di legittimità, “il collegamento tra affidamento, contributo al mantenimento e assegnazione della casa familiare è attenuato con il raggiungimento della maggiore età”; infatti l’esigenza di preservare la continuità dell’habitat domestico in funzione dell’equilibrato sviluppo psico-fisico del minore perde di centralità con il raggiungimento della maggiore età, per lasciare spazio alle esigenze concrete di vita del figlio che non abbia ancora completato il proprio percorso di autonomia economico-patrimoniale.
Rimangono, naturalmente, come criteri preminenti la prosecuzione della coabitazione del figlio maggiorenne non autosufficiente e la valutazione del suo interesse, oltre che del valore economico patrimoniale del godimento dell’immobile, in relazione alla reciprocità degli obblighi economico patrimoniali dei genitori.
In conclusione, in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti, è necessario che la domanda di assegnazione della casa familiare venga riproposta, nel procedimento di divorzio, anche da parte di chi risulti già assegnatario della stessa per effetto di provvedimento assunto in sede di separazione. Infatti il giudice non può provvedervi officiosamente proprio in ragione della diversa posizione giuridica che caratterizza il figlio maggiorenne, ancorché non autosufficiente, rispetto al minore.


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