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Danno da insidia stradale: il proprietario o gestore della strada è responsabile a meno che non dimostri il "caso fortuito"

Danno da insidia stradale: il proprietario o gestore della strada è responsabile a meno che non dimostri il "caso fortuito"
Secondo la Cassazione, il proprietario o gestore della strada, in quanto custode, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il danno si è verificato a causa di un evento imprevisto e imprevedibile.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11802 del 9 giugno 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di “responsabilità da cosa in custodia” (art. 2051 c.c.).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Catania aveva confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace della stessa città aveva rigettato la domanda proposta da un soggetto nei confronti del Comune di Acireale, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta occorsa mentre circolava alla guida del proprio ciclomotore, avvenuta a causa della presenza di una grata sulla strada.

Ritenendo la decisione ingiusta, il danneggiato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, il giudice d’appello non aveva dato corretta applicazione agli artt. 2051 e 1227 c.c., in quanto, pur affermando che il Comune non aveva provveduto a tenere la strada “libera e pulita da otturazioni e cumuli di fogliame e detriti”, aveva, poi, escluso la responsabilità da cosa in custodia del Comune stesso.

Evidenziava il ricorrente, in proposito, che il giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto che il danneggiato non avesse adeguatamente provato la fondatezza della propria pretesa, dal momento che era il Comune che avrebbe dovuto dimostrare che l’evento dannoso si era verificato per un “caso fortuito.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, in particolare, che è configurabile a carico dei proprietari o concessionari delle strade la “responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia”.

Evidenziava la Corte, inoltre, che, “al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”, di cui all’art. 14 Codice della Strada, gli enti proprietari devono provvedere “a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, in caso di sinistro avvenuto su una strada, a causa della omessa o insufficiente manutenzione della stessa, il proprietario o il custode risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., salvo che questi riesca a dimostrare il “caso fortuito”.

In sostanza, dunque, il danneggiato deve dimostrare solamente che i danni subiti sono derivati dalla cosa in custodia, non essendo egli tenuto a dimostrare l’insidia o il trabocchetto.

E’, invece, il custode che, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il danno si è verificato a causa di un evento imprevisto e imprevedibile, fornendo la prova di avere esercitato “tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, i giudici dei precedenti gradi di giudizio avevano errato nel rigettare la domanda risarcitoria, in quanto avevano motivato il rigetto sulla base del fatto che il danneggiato non aveva fornito la dimostrazione della “non prevedibilità e non visibilità della grata o caditoia, e cioè dell’insidia o trabocchetto”.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal danneggiato, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Catania, affinchè decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.


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