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Danno estetico e danno da incapacità di guadagno in caso di sinistro stradale

Danno estetico e danno da incapacità di guadagno in caso di sinistro stradale
Il danno da incapacità di guadagno deve essere adeguatamente provato e il danno estetico non è in sé risarcibile.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17220 del 29 luglio 2014, si è occupata di un interessante caso di infortunio a seguito di sinistro stradale, fornendo alcune precisazioni in punto di risarcimento del danno.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti di una compagnia assicuratrice, deducendo di essere stato vittima di un sinistro che aveva coinvolto un veicolo assicurato presso la compagnia medesima.

Secondo il danneggiato, in particolare, la responsabilità del sinistro doveva ricondursi al conducente l’autoveicolo, “il quale si era immesso nel flusso della circolazione, provenendo da un’area privata, senza concedere la prescritta precedenza ai veicoli in transito”.

Di conseguenza, il danneggiato chiedeva di essere risarcito dei danni subiti.

Il Tribunale, pronunciatosi in primo grado, accoglieva la domanda del danneggiato, il quale, tuttavia, decideva di proporre appello, ritenendo che il danno fosse stato liquidato in misura troppo bassa.

La Corte d’appello, effettivamente, liquidava il danno in una più cospicua somma di denaro, la quale non veniva ancora ritenuta sufficiente dal danneggiato, il quale proponeva ricorso per Cassazione.

In particolare, il danneggiato lamentava il mancato riconoscimento del dannoda perdita della capacità di guadagno”, nonostante risultasse accertata l’incapacità lavorativa specifica del danneggiato stesso, quantificata nel 6% dal consulente tecnico.

Secondo il danneggiato, inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel non riconoscere la risarcibilità del “danno estetico” subito a seguito delle lesioni riportate.

Pertanto, secondo il ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe dato corretta applicazione agli artt. 1223, 2043 e 2056 codice civile.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

La Cassazione osservava, infatti, che “il risarcimento del danno patrimoniale da incapacità di lavoro e di guadagno può essere accordato (…) non già a chi si limiti a dimostrare di avere subito lesioni personali, ma soltanto a chi deduca e dimostri che, a causa di quelle:
a) ha perso in tutto o in parte il proprio reddito;
b) pur avendo conservato il proprio reddito in atto, in futuro tale reddito si contrarrà, ovvero crescerà meno di quanto non sarebbe avvenuto in assenza di danno”.

Nel caso di specie, invece, secondo la Corte, il danneggiato non aveva fornito alcuna prova in tal senso, con la conseguenza che il giudice d’appello aveva, del tutto correttamente, “escluso l’esistenza del danno patrimoniale da incapacità di guadagno”.

La Cassazione, inoltre, non riteneva di poter accogliere nemmeno il motivo di ricorso relativo alla mancata risarcibilità del “danno estetico”, in quanto esso rappresenta “una forma di invalidità permanente (e, quindi, un danno biologico)” che, nel caso di specie, era già stato considerato dal consulente tecnico, in sede di determinazione del grado di invalidità permanente.
Di conseguenza, secondo la Corte di Cassazione, tale voce di danno non poteva in alcun modo essere ulteriormente risarcita, non essendo stata dimostrata l’incidenza del medesimo sulle capacità di guadagno.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal danneggiato, condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.




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