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Il costruttore del condominio è tenuto a consegnare ai comproprietari la polizza di assicurazione sull'immobile

Il costruttore del condominio è tenuto a consegnare ai comproprietari la polizza di assicurazione sull'immobile
Il costruttore del condominio è obbligato a rilasciare ai comproprietari una polizza di assicurazione, a copertura del rischio di eventuali danni che possano manifestarsi a causa di difetti di costruzione dell’immobile?

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 411 del 4 febbraio 2016, si è pronunciata proprio in merito a questa questione, dando risposta positiva al suddetto quesito.

Nel caso esaminato dalla Corte d’Appello, due comproprietari di un immobile avevano agito in giudizio nei confronti del costruttore-venditore dell’immobile, lamentando che il medesimo non aveva loro consegnato la polizza di assicurazione a copertura di eventuali danni derivanti da vizi di costruzione dell’immobile stesso.
I due, quindi, chiedevano che il costruttore fosse condannato a consegnare tale polizza, ponendo a suo carico il pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.
Il costruttore si era difeso in giudizio, osservando come non fosse riuscito a trovare nessuna compagnia di assicurazione disposta a coprire tale rischio.

In primo grado, il Tribunale di Lecco aveva respinto la domanda degli attori, poiché imporre coattivamente l’obbligo di consegnare la polizza al costruttore, avrebbe implicato necessariamente il coinvolgimento di un soggetto terzo (la compagnia di assicurazione), che avrebbe dovuto essere condannata a stipulare il contratto di assicurazione, cosa che, evidentemente, non è praticabile.

Secondo il Tribunale, inoltre, il costruttore non avrebbe in alcun modo potuto essere condannato a consegnare un contratto di assicurazione che, di fatto, non esisteva, in quanto non era stato stipulato, con la conseguenza che i due acquirenti avrebbero dovuto rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo di compravendita o chiederne la risoluzione per l’inadempimento del costruttore.

A fronte del rigetto della domanda da parte del Tribunale, i due acquirenti dell’immobile, proponevano appello, che veniva accolto.

In particolare, la Corte d’Appello di Milano osservava come fosse indubbio l’inadempimento del costruttore-venditore dell’immobile e, pertanto, l’unico interrogativo da risolvere era se i due acquirenti potessero o meno ottenere una sentenza che imponesse al soggetto in questione di adempiere al suo obbligo assicurativo.

In proposito, la Corte d’Appello osservava come anche la Corte di Cassazione si fosse espressa in senso positivo, affermando che “relativamente a rapporti contrattuali che comportino per una delle parti, o per entrambe, obblighi di fare non suscettibili, per loro intrinseca natura, di esecuzione forzata, è ammissibile un’azione di condanna del contraente inadempiente alla prestazione promessa, non potendosi, per un verso, escludere che l’obbligato ottemperi volontariamente alla decisione, né potendosi, per altro verso, negare che la sua inosservanza, sia sufficiente a giustificare una successiva domanda di risarcimento del danno che abbia nella condanna ad un “facere” il suo presupposto, alla stregua di una sentenza di accertamento” (Cass. civ., sentenza n. 15349 del 2000).

In altri termini, la Corte d’Appello ritiene di dover accogliere l’impugnazione proposta dagli acquirenti dell’immobile, condannando il costruttore-venditore dell’immobile a consegnare la polizza di assicurazione relativa all’immobile medesimo.


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