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Il conducente non è responsabile dell'attraversamento improvviso del pedone

Il conducente non è responsabile dell'attraversamento improvviso del pedone
Va esclusa la responsabilità del conducente se il pedone tiene un comportamento imprevedibile ed improvviso.
Di recente la Suprema Corte, mutando i suoi precedenti indirizzi che volevano il conducente del veicolo sempre e comunque responsabile del danno occorso al pedone, ha riconosciuto la determinante colpa del pedone stesso nella causazione dell'evento, per il suo comportamento improvviso ed imprevisto (Cass. n.39474/2016).
Con la sentenza del 22 febbraio scorso, la n. 4551, la Cassazione fa un ulteriore passo in avanti nella responsabilizzazione dei pedoni, arrivando a rigettare la richiesta di risarcimento danni avanzata dai parenti di una vittima che aveva attraversato la strada sulle strisce pedonali.

L'episodio che ha dato origine all'ennesima pronuncia della Corte di Cassazione in materia di responsabilità civile per i danni prodotti dalla circolazione di veicoli, riguarda una donna che, in condizioni meteorologiche avverse e con scarsa visibilità stradale, aveva attraversato la carreggiata correndo, sia pur sulle strisce pedonali.
La donna immettendosi repentinamente nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, restava coinvolta in un sinistro mortale.
Infatti mentre attraversava improvvisamente la strada, sopraggiungeva un furgone che, sebbene stesse rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, non riusciva a compiere alcuna manovra per evitare la donna, che a causa del violento impatto decedeva sul colpo.

A seguito della grave perdita, i congiunti avevano pertanto promosso un'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, sostenendo che il conducente del furgone dovesse essere ritenuto, almeno in parte, responsabile del sinistro.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che deve essere esclusa la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, quando si dimostri che non aveva alcuna possibilità di evitarlo, non avendo avuto il tempo materiale per una manovra salvifica a causa del comportamento così improvviso e imprevedibile del pedone.
Quando il comportamento del pedone rende oggettivamente impossibile avvistarlo ed evitarlo, deve essere esclusa la responsabilità del conducente.
La Corte, a tal fine, ha anche precisato che in questi casi il conducente del veicolo, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 codice civile, non deve necessariamente offrire la prova liberatoria dell'assenza di colpa "in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente".


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