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Il condomino fa finta di annaffiare le piante del terrazzo per lanciare acqua al vicino? Secondo la Cassazione si configura il reato di "getto pericoloso di cose"

Il condomino fa finta di annaffiare le piante del terrazzo per lanciare acqua al vicino? Secondo la Cassazione si configura il reato di "getto pericoloso di cose"
Tra i vari motivi di litigio all’interno di un condominio, vi è anche il danno lamentato a seguito della caduta dell’acqua dell’appartamento del piano di sopra, nel momento in cui il condomino provvede ad annaffiare le proprie piante.

Può accadere, poi, che tale comportamento venga tenuto apposta, al solo scopo di infastidire il vicino con il quale non corrono buoni rapporti.

Ebbene, se succede nel nostro terrazzo, cosa possiamo fare? Possiamo pretendere che il soggetto non tenga più quella condotta in futuro e che ci risarcisca il danno subito?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21753 del 28 maggio 2014, si è occupata proprio di un caso di questo tipo, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Corte, in particolare, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti di un altro, in quanto quest’ultimo addirittura fingeva di annaffiare le piante del proprio terrazzo, ma in realtà faceva apposta a lanciare acqua nel terrazzo del piano di sotto.

Il condomino vittima, esasperato da tale comportamento, decideva di querelare il soggetto in questione, accusandolo del reato di “getto pericoloso di cose”, di cui all’art. 674 codice penale.

Condannato in primo e in secondo grado, il condomino molesto decideva di ricorrere per Cassazione, continuando ad insistere con la tesi secondo cui egli si sarebbe solo limitato ad annaffiare le proprie piante, senza alcuna intenzione di danneggiare il vicino.

Tuttavia, giunti al terzo grado di giudizio, la Cassazione non ritiene convincenti le argomentazioni addotte, rigettando il ricorso e confermando la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.

Secondo la Corte, infatti, le fotografie prodotte nei primi due gradi di giudizio, dimostravano inequivocabilmente che non vi erano nemmeno delle piante da annaffiare sul terrazzo in questione. Inoltre, il complesso delle argomentazioni svolte dall’imputato avevano dimostrato la sua inattendibilità e poca credibilità, al contrario di quelle svolte dal condomino vittima del reato.

Attenzione, dunque, a voler fare questo tipo di “dispetti” al vicino che vi sta antipatico, perché comportamenti di questa natura possono anche assumere rilevanza penale!


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