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Condizionatore sul muro esterno del condominio: quando si può attaccare?

Condizionatore sul muro esterno del condominio: quando si può attaccare?
La Cassazione ha precisato che il condomino può utilizzare liberamente il bene comune (nella specie, il muro esterno) per l'installazione di un condizionatore, a patto che non venga alterata la destinazione della cosa comune e che venga consentito anche agli altri condomini di utilizzare allo stesso modo il bene comune.
Se abitiamo in un condominio, possiamo liberamente installare un impianto di condizionamento sulla parete esterna dell’edificio?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17400 del 13 luglio 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Giudice di Pace di Ravenna aveva condannato una coppia di condomini a rimuovere il condizionatore che era stato installato sulla parente esterna del condominio.

La sentenza veniva confermata dal Tribunale di Ravenna, con la conseguenza che i condomini decidevano di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo i ricorrenti, in particolare, il Tribunale, nel condannarli a rimuovere il condizionatore, avrebbe violato l’art. 1102 c.c. e il “principio della nozione di pari uso della cosa comune”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione ai ricorrenti, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, che, in tema di condominio, ciascun condomino può servirsi liberalmente della cosa comune, anche per fini esclusivamente propri, a condizione che non venga alterata la destinazione della cosa comune e che venga consentito anche agli altri condomini di utilizzare allo stesso modo il bene comune stesso.

Evidenziava la Cassazione, infatti, che l’art. 1102 c.c. prevede che il pari godimento della cosa comune sia “sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione rilevava che il Tribunale aveva accertato come l’impianto di condizionamento installato dai ricorrenti avesse occupato il 60% della superficie disponibile, impedendo che gli altri condomini potessero installare un impianto analogo.

Di conseguenza, in mancanza del consenso degli altri condomini (espresso o tacito), l’installazione del condizionatore doveva considerarsi illegittima.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai condomini, confermando integralmente la sentenza di secondo grado e condannando i ricorrenti anche al pagamento della spese processuali.


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