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Concorso di colpa del pedone investito da un'auto: le precisazioni della Corte di Cassazione

Concorso di colpa del pedone investito da un'auto: le precisazioni della Corte di Cassazione
Secondo la Cassazione, nel caso in cui il pedone sia stato investito da un'auto, può dirsi sussistente il concorso di colpa del pedone stesso laddove questi abbia attraversato la strada di notte, al di fuori delle strisce e senza concedere la prescritta precedenza agli automobilisti in transito.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27524 del 20 novembre 2017, si è occupata di un interessante caso in materia di circolazione stradale, fornendo alcune precisazioni in tema di concorso di colpa del pedone che venga investito da un’automobile.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, una donna, mentre attraversava la strada, era stata investita da un autoveicolo preso a noleggio da una società e condotto da un dipendente della stessa.

La donna, dunque, aveva agito in giudizio, sia nei confronti della società di noleggio, che nei confronti della società utilizzatrice, del conducente e della relativa compagnia assicurativa, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro.

Il Tribunale di Cosenza, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria svolta dalla donna ma la sentenza era stata riformata in grado d’appello, in quanto la Corte di secondo grado riteneva di dover attribuire alla danneggiata un concorso di colpa del 20% nella causazione del sinistro.

Ritenendo la decisione ingiusta, la danneggiata aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo la ricorrente, in particolare, la Corte d’appello, nell’attribuire un concorso di colpa al pedone, non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che quest’ultimo, al momento dell’investimento, aveva “quasi ultimato l’attraversamento della strada”.

A detta della ricorrente, inoltre, la Corte d’appello le avrebbe erroneamente attribuito il concorso di colpa, dal momento che la compagnia assicurativa del conducente non aveva mai dimostrato la colpa della vittima.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla donna, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo la Cassazione, infatti, la Corte d’appello aveva dato corretta applicazione all’art. 2054 c.c. (risarcimento del danno da circolazione di veicoli), avendo la stessa ritenuto che il pedone aveva tenuto comunque “una condotta colposa, consistita nell’attraversare la strada di notte e senza servirsi degli attraversamenti pedonali”.

Evidenziava la Cassazione, inoltre, che il giudice di secondo grado aveva dato corretta applicazione anche all’art. 190 Codice della Strada (“comportamento dei pedoni”), rilevando che, nel caso di specie, la ricorrente aveva violato le “regole di comune prudenza, e che senza tale violazione il sinistro non si sarebbe verificato”.

Quanto al concorso di colpa, la Cassazione evidenziava, infine, che la Corte d’appello aveva preso in esame la condotta dell’automobilista - ritenendola “sicuramente colposa” e “distratta” - ma aveva, altresì, del tutto adeguatamente, ritenuto colposa la condotta del pedone che, “in ora notturna attraversi la strada al di fuori delle strisce, e senza concedere la prescritta precedenza agli automobilisti in transito”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla danneggiata, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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