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Il Comune è responsabile per la manutenzione delle strade private?

Il Comune è responsabile per la manutenzione delle strade private?
La Corte di Cassazione ha precisato che i Comuni hanno l'obbligo di garantire che la circolazione dei veicoli e dei pedoni avvenga in totale sicurezza. Di conseguenza i Comuni hanno l'obbligo di accertarsi che anche la manutenzione delle strade private di uso pubblico non sia trascurata.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3216 del 7 febbraio 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in ordine alla responsabilità dei Comuni per la manutenzione delle strade private di uso pubblico.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti del Comune, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti a seguito delle lesioni personali patite a causa di una caduta, avvenuta mentre percorreva una strada, caduta dovuta al carente stato di manutenzione della stessa.

Nello specifico, il soggetto danneggiato riteneva che il Comune fosse da ritenere responsabile a titolo di “responsabilità da cosa in custodia”, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (in quanto il Comune è responsabile della manutenzione delle strade comunali).

Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria ma la decisione era stata ribaltata in secondo grado, in quanto la Corte d’appello riteneva “non provato che il tratto di strada su cui avvenne la caduta fosse di proprietà comunale”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il danneggiato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, “anche ad ammettere che il luogo del sinistro fosse di proprietà privata, esso era nondimeno di uso pubblico, sicché l'amministrazione comunale aveva comunque l'obbligo di provvedere alla sua manutenzione”.

Ebbene, la Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che “l'amministrazione comunale è tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza” (art. 2 Codice della Strada).

Pertanto, l’amministrazione deve ritenersi responsabile, non solo quando non provvede alla manutenzione delle strade di sua proprietà, ma anche quando “il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza”.

Infatti, secondo la Cassazione, il Comune che consenta il pubblico transito su di un’area di proprietà privata “assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata”.

Di conseguenza, “l'inosservanza di tale dovere di sorveglianza (…) integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, non rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area medesima”.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal danneggiato, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.


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