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Cassazione: sono mobbing anche le insistenti richieste sullo stato di salute del lavoratore

Lavoro - -
Cassazione: sono mobbing anche le insistenti richieste sullo stato di salute del lavoratore
Nel mobbing l'elemento distintivo della condotta vessatoria va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica.
La Sezione Lavoro della Cassazione, con ordinanza n. 10725/2019, si è pronunciata sul ricorso, proposto da una società datrice di lavoro avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano aveva confermato le statuizioni di primo grado, di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento intimato a una dipendente e di condanna al pagamento, in favore della lavoratrice, di una somma di denaro a titolo di risarcimento per mobbing (nonché di ulteriori somme per differenze retributive e per indennità da licenziamento illegittimo).
La Cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando l’infondatezza dei numerosi motivi di impugnazione.
In particolare, riguardo al profilo che qui specificamente interessa, la Suprema Corte ha evidenziato come in corso di causa fossero emersi dall'istruzione testimoniale, e confermati dalla C.T.U. espletata, comportamenti datoriali consistenti in continue e pressanti richieste di chiarimenti alla lavoratrice sulle sue assenze per malattia e sulle cure mediche, nella privazione della parte più rilevante delle mansioni al rientro dalla malattia, nella richiesta di dimissioni (rifiutata dalla dipendente).
Sul punto, la Corte di legittimità ha condiviso le valutazioni operate da entrambi i giudici di merito, secondo cui si sarebbe trattato di di condotte vessatorie integranti mobbing, e riconducibili a responsabilità datoriale a norma dell'art. 2087 del c.c.
La pronuncia in commento ricorda anche i consolidati principi di diritto affermati in sede di legittimità per cui, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assuma di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica.


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