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In caso di vacanza rovinata quando è dovuto il risarcimento?

In caso di vacanza rovinata quando è dovuto il risarcimento?
Ove sussista la gravià della lesione e la serietà del pregiudizio patito, il turista ha il diritto ad ottenere il risarcimento.
La pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta con l'ordinanza n. 6830 del 6 marzo 2017, nasce dalla seguente vicenda.
Un turista, dopo essere stato aggredito e derubato all’interno di un villaggio turistico durante un periodo di vacanza, aveva citato in giudizio il tour operator chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni.
Il Tribunale competente accoglieva in parte la domanda, poi confermata anche dalla stessa Corte di Appello, la quale avallava inoltre l’ulteriore richiesta di condanna al risarcimento per il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, nonché per il danno di lesioni personali subite ad opera del rapinatore e per inadempimento contrattuale visto il costo sostenuto per una vacanza organizzata, ma non goduta.

Il tour operator impugnava la decisione della Corte di appello con ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, conformandosi ad un precedente principio formulato con la sentenza n. 14662 del 14 luglio 2015, riconosceva il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata in quanto sussisteva sia l’elemento della gravità della lesione subita sia quello della serietà del pregiudizio patito dal soggetto richiedente.

La Corte, in merito alla questionesi, si era già espressa nel 2010 (Cass. Civ. n. 19283/2010), quando pronunciandosi su un caso simile, aveva dichiarato che “l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico ... è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all'organizzatore turistico), salvo il diritto della stessa a rivalersi nei confronti di questi ultimi".
La responsabilità dell’organizzatore, nella specie tour operator, per inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto ed il conseguente diritto del consumatore al risarcimento del dannomorale, è stata riconosciuta ed affermata anche a livello Europeo a seguito di un orientamento assunto dalla Corte di giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sul tema alla luce di quanto sancito in merito dall’art. 5 della Direttiva 90/314.

La pronuncia della Corte ci consente quindi di approfondire maggiormente il senso dell'art. 47 del codice del turismo, il quale stabilisce che “nel caso in cui l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. [[n1455]] del c.c., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.


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