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Il cane del vicino abbaia sempre? Inutile rivolgersi al Sindaco

Il cane del vicino abbaia sempre? Inutile rivolgersi al Sindaco
Se il cane del vicino abbai giorno e notte senza interruzione il Sindaco non può nulla.
Quante volte è capitato a chi abita in un condominio o vicino alla casa di un’altra persona, di lamentarsi per il cane del condomino del piano di sotto (o del giardino di fianco) che abbaia di continuo (di giorno e magari pure di notte)?

Cosa fare in questi casi? C’è qualche possibilità di tutela?
In particolare, possiamo rivolgersi al Sindaco del nostro Comune chiedendo che lo stesso emetta un’ordinanza con cui ordini al proprietario del cane di impedire che lo stesso acceda all’area vicino alla nostra proprietà o che imponga allo stesso di installare una barriera anti-rumore?

Sull’argomento è recentemente intervenuto il T.A.R. Puglia, che con la sentenza n. 2684 del 2015 ha fornito alcune indicazioni in proposito.

Nel caso di specie, un soggetto aveva ottenuto dal Sindaco l’emissione di un’ordinanza con la quale lo stesso aveva intimato al proprietario dell’animale in questione di “provvedere, con immediatezza, allo spostamento dei cani di sua proprietà”, così da impedire che gli stessi accedessero all’area a ridosso della propria abitazione, nonché di installare, al confine con la proprietà stessa, “una barriera idonea ad attutire la rumorosità procurata”.

Tale ordinanza veniva impugnata dal proprietario dell’animale, secondo il quale il Sindaco avrebbe fatto illegittimo ricorso ad uno strumento straordinario, quale l’ordinanza in questione, che, al contrario, potrebbe essere utilizzato solo per affrontare situazioni di urgenza.

Il T.A.R. ritiene di dover accogliere le argomentazioni svolte dal ricorrente, confermando l’illegittimo utilizzo, nel caso di specie, dello strumento dell’ordinanza, da parte del Sindaco, risultando fondata “la censura con la quale il ricorrente lamenta l’illegittima utilizzazione del potere straordinario di ordinanza contingibile ed urgente”.

Secondo il T.A.R., infatti, “l’ordinanza impugnata è stata adottata sul presupposto della presenza di due cani all’interno di una proprietà privata a cagione del loro abbaiare nelle vicinanze di una proprietà privata quando gli stessi si rendevano conto della presenza di estranei”, con la conseguenza che la stessa non poteva dirsi adottata “al fine di tutelare la salute e incolumità pubblica”, essendo stata emanata allo scopo di tutelare solamente il “disturbo del vicino, il quale, peraltro era stato accertato sussistere solo in presenza di estranei e, quindi, in una circostanza “non rientrante nella eccezionalità e imprevedibilità (dato che è piuttosto normale che i cani abbaino in presenza di estranei)”.

Il potere di urgenza del Sindaco, infatti, “può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni”.

Cosa fare, quindi, se il rumore provocato dal cane del proprio vicino diventa assolutamente intollerabile?

Esclusa la possibilità di chiedere l’intervento del Sindaco, l’unica possibilità che resta, è quella di far riferimento alla normativa civilistica in tema di “immissioni”, di cui all’art. 844 del c.c..

In base a tale disposizione, “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi
In altri termini, ciò sta a significare che il divieto di immissioni rumorose vale solo per quei rumori che superano la soglia della “normale tollerabilità”, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Pertanto, sarà possibile rivolgersi al Tribunale, dando prova che i rumori in questione superano la soglia della normale tollerabilità, con la conseguenza che il Giudice potrà imporre al soggetto in questione di impedire, per il futuro, il rumore, eventualmente adottato le misure che possano rendersi utile al fine di un adeguato isolamento acustico, riconoscendo, altresì, il diritto al risarcimento del danno patito.


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