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Si puņ cambiare il colore delle pareti esterne del condominio?

Si puņ cambiare il colore delle pareti esterne del condominio?
Il cambio del colore della facciata condominiale è del tutto legittimo se non altera il decoro architettonico dell'edificio.
E’ sempre legittimo cambiare il colore della facciata condominiale o questo intervento può essere considerato una “innovazione” che altera il decoro architettonico dell’edificio condominiale, in violazione di quanto previsto dall’art. 1120 codice civile?

Proprio di questa questione si è occupato il Tribunale di Bari, il quale, con la sentenza n. 1000 del 24 febbraio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Tribunale, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, al fine di veder annullata la delibera dell’assemblea che aveva disposto la modifica della finitura esterna e della tinteggiatura dell’edificio condominiale, le quali ne avrebbero alterato il decoro architettonico, in violazione di quanto previsto dall’art. 1120 codice civile in tema di innovazioni.

Il Tribunale, tuttavia, non riteneva di poter accogliere la domanda svolta dal condomino, in quanto infondata.

Osserva il Tribunale che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per “innovazione”, ai sensi dell’art. 1120 c.c., deve intendersi “non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune” ma solamente una “modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria”, in quanto “le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni” (Cass. n. 15460 del 2002, Cass. n. 4736 del 2015).

Ancora, ricorda il Tribunale, la medesima Cassazione, con la sentenza n. 4474 del 1987, ha precisato che “la tutela del decoro architettonico è stata apprestata dal legislatore in considerazione della diminuzione del valore che la sua alterazione arreca all’intero edificio e, quindi, anche alle singole unità immobiliari che lo compongono”. Di conseguenza, il giudice, nello stabilire se vi sia effettivamente stata una lesione di tale decoro, dovrà “valutare se tale lesione o turbativa determini o meno un deprezzamento dell’intero fabbricato, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un’utilità la quale compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità”.

Nel caso di specie, l’assemblea condominiale aveva deliberato la tinteggiatura della facciata con il color bianco panna, rispetto al precedente color bianco semplice, attraverso una pittura liscia, rispetto a quella originaria graffiata.

Ebbene, risultava, dunque, evidente, che tali interventi non alteravano “l’entità sostanziale della facciata condominiale”, non comportando alcun turbamento al “preesistente decoro architettonico, attesa la sostanziale identica colorazione”.

Al contrario, tale intervento rendeva “più comodo e duraturo il godimento” dell’immobile, “preservandone la colorazione, come noto, esposta alle intemperie e agli agenti atmosferici”, dal momento che la pittura liscia favorisce il fluire della pioggia.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, la domanda doveva essere rigettata, dal momento che il condomino non aveva fornito alcuna prova del fatto dannoso lamentato, i quali non trovavano riscontro nemmeno nella consulenza tecnica che veniva effettuata in fase istruttoria.


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