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Caduta sulla rampa ghiacciata: il condominio non č responsabile

Caduta sulla rampa ghiacciata: il condominio non č responsabile
Il condominio non è mai responsabile se il sinistro poteva essere evitato tenendo un comportamento più cauto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2556 del 31 gennaio 2017, si è occupata di un’interessante questione in materia condominiale.

In particolare, se cadiamo dalla rampa che porta al garage del condominio, a causa del ghiaccio presente sull’asfalto, abbia diritto ad essere risarciti?

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, il risarcimento non deve affatto darsi per scontato.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti del condominio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta dalla rampa, coperta di ghiaccio, di accesso ai box auto condominiali.

La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda proposta dal condomino ricorrente, il quale, dunque, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo il ricorrente, in particolare, il condominio avrebbe dovuto considerarsi responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. (responsabilità da cosa in custodia).

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Evidenziava la Cassazione, infatti, come il giudice di secondo grado avesse dato atto dei presupposti richiesti ai fini dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. e come il medesimo avesse correttamente osservato che “la responsabilità del custode va esclusa nel caso in cui il fatto esterno sia stato da solo sufficiente a causare il danno, vale a dire in presenza del caso fortuito, che per l'art. 2051 c.c., costituisce appunto il limite della responsabilità del custode”.

Precisava la Cassazione, poi, che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”.

Nel caso di specie, dunque, la responsabilità del Condominio doveva essere esclusa, dal momento che “il sinistro subito dal ricorrente poteva essere evitato tenendo un comportamento ordinariamente cauto in considerazione nel periodo invernale delle intense nevicate e delle temperature particolarmente rigide”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal condomino, confermando integralmente la sentenza di secondo grado e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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