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Bollette illegittime se generiche

Bollette illegittime se generiche
Non sono dovute le somme classificate in bolletta come "partite pregresse" se non è specificato a cosa fanno riferimento in quanto contrarie ai principi di trasparenza e buona fede.
Molto spesso capita, leggendo le bollette dell’acqua, di trovare addebitate delle somme a titolo di “partite pregresse”. Va osservato, innanzi tutto, che le voci della bolletta devono essere indicate in maniera precisa, in modo che l’utente possa capire a cosa le stesse facciano riferimento.

Ebbene, queste somme a cosa fanno riferimento? Sono effettivamente dovute?

In proposito è recentemente intervenuta una pronuncia del Giudice di Pace di Enna, il quale ha fornito alcune interessanti precisazioni (Giudice di Pace Enna, sentenza 4 aprile 2016, n. 40).

Nel caso all’esame del Giudice, un utente aveva citato in giudizio il gestore del servizio idrico, al fine di dichiarare l’illegittimità di tale voce di spesa inserita nella bolletta e di impedire al medesimo di staccare l’acqua a causa del mancato pagamento del relativo importo.

Il Giudice riteneva di non dover aderire alle argomentazioni svolte dal gestore del servizio idrico convenuto in giudizio, secondo il quale le “partite pregresse non erano conguagli sui consumi, bensì adeguamenti tariffari previsti e disciplinati da norme imperative sulla base dei criteri normativi predefiniti, dunque non contestabili dall'utente ed autorizzati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il Sistema Idrico integrato”.

In particolare, il Giudice, dopo aver osservato come le bollette non precisassero a cosa facevano riferimento le “partite pregresse”, dal momento che era indicata solo la dicitura “conguaglio anni”, rilevava come tale condotta comportasse la violazione dei principi di “trasparenza e buona fede”, che si applica a tutti i rapporti contrattuali e il cui rispetto è imposto anche dall’art. 31.2 all. A della delibera AEEGSI N.643/2013/R/IDR, e di cui all'art. 10 all. A, della delibera della stessa Autorità n. 586/2012/R/IDR.

Il Giudice di Pace, inoltre, ricordava quanto già affermato su quest’argomento dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, precisava come “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza”, con la conseguenza che deve ritenersi “irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione”.

Infatti, prosegue la Corte, non si può qualificare come “controprestazione”, “il fatto che le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione del piano d'àmbito, comprendente anche la realizzazione dei depuratori, e non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo”.

Sulla base di queste considerazioni, dunque, il Giudice di Pace di Enna riteneva di dover dichiarare fondata la domanda avanzata dall’utente e, conseguentemente, dichiarava non dovuta la somma addebitata a titolo di “partite pregresse”.


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