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Il barbecue deve essere tenuto ad una distanza tale da non recare pericolo o danno al fondo del vicino

Il barbecue deve essere tenuto ad una distanza tale da non recare pericolo o danno al fondo del vicino
I forni o camini, per i quali può sorgere pericolo di danni, devono osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Se abitiamo in un condominio e vogliamo costruire un barbecue, quali distanze dal confine dobbiamo rispettare?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15246 del 20 giugno 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti di un altro condomino, chiedendo che lo stesso fosse condannato a rimuovere, per violazione delle distanze legali, il barbecue, che era stato costruito a circa un metro dalle sue finestre.

Il condomino osservava, in particolare, che l’uso del barbecue stesso aveva determinato la violazione del Regolamento di Igiene, nonché dell’art. 890 c.c. (distanze per fabbriche o depositi nocivi o pericolosi).

Il Tribunale di Como riteneva, in effetti, di dover dar ragione al condomino attore, condannando il convenuto a non utilizzare il barbecue, “in quanto fonte di nocive e fastidiose immissioni di fumo e odori nel soprastante appartamento”.

Osservava il Tribunale, infatti, che alcune finestre del condomino che aveva agito in giudizio si trovavano a minima distanza dal comignolo del barbecue in questione.

La sentenza del Tribunale veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano, con la conseguenza che il condomino condannato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Evidenziava il ricorrente, in particolare, che, i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avevano dato corretta applicazione all’art. 890 c.c., in quanto, tale norma non detta una distanza minima per l’installazione dei camini e, comunque, non esiste una presunzione assoluta di nocività e pericolosità, essendo tale presunzione superabile laddove si dimostri che, nel caso concreto, “non sussiste alcun pericolo o danno per il fondo vicino”.

Osservava il ricorrente, inoltre, che l’esistenza di immissioni nocive nell’appartamento del vicino era stata smentita dal soggetto che aveva preso in locazione l’appartamento stesso, il quale aveva dichiarato per iscritto di “non avere problemi, obiezioni o altro genere di richieste collegate al problema”.

Precisava, infine, il ricorrente che la finestra più vicina alla sommità del barbecue, era, in realtà, una semplice apertura posta a servizio di un seminterrato, mentre le altre finestre a servizio dei locali ad uso abitativo erano poste a notevole distanza dal barbecue stesso.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al condomino ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in particolare, che la Corte d’appello aveva posto alla base della sua decisione le risultanze della consulenza tecnica che era stata espletata in corso di causa, la quale aveva evidenziato che il barbecue avrebbe dovuto essere collocato ad almeno 5-6 metri dalla proprietà dell’altro condomino, mentre, nel caso concreto, lo stesso era stato installato a poche decine di centimetri dalle finestre dell’appartamento in questione.

La Corte d’appello, inoltre, aveva del tutto correttamente dato applicazione all’art. 890 c.c., dal momento che il barbecue in questione era qualificabile come “forno” e che, in base a tale disposizione, chi vuole costruire, vicino al confine, “forni o camini, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza”.


Di conseguenza, secondo la Cassazione, la norma pone una “presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino”.

Nel caso di specie, dunque, secondo la Corte, tale presunzione non era stata superata, in quanto la consulenza tecnica espletata aveva confermato la “potenzialità dell’esalazione nociva o molesta” derivante dal barbecue.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal condomino, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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