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Se un bambino cade dall'altalena mentre è all'asilo i genitori hanno diritto al risarcimento?

Se un bambino cade dall'altalena mentre è all'asilo i genitori hanno diritto al risarcimento?
Secondo la Cassazione il risarcimento può essere escluso solo ed esclusivamente nel caso in cui l'amministrazione scolastica riesca a provare che l'evento dannoso si è verificato per "caso fortuito".
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18746 del 23 settembre 2016, si è occupata di un interessante caso di risarcimento del danno, chiesto a seguito di una caduta di un minore dall’altalena, in orario scolastico (art. 1218, 2048 e 2059 cod. civ.).

In particolare, se un bambino cade dall’altalena e si fa male mentre è a scuola o all’asilo, i genitori possono chiedere il risarcimento del danno?

Nel caso esaminato dalla Cassazione, i genitori di una minore avevano agito in giudizio nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, del Provveditorato agli studi e della Direzione didattica dell’asilo frequentato dalla minore, al fine di ottenere il “risarcimento dei danni subiti dalla minore in conseguenza dell'infortunio occorsole il 2 ottobre 1998, durante l'orario scolastico, mentre giocava su un'altalena”.


Il Tribunale, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto la domanda dei genitori nei confronti del solo Ministero, condannando il medesimo al risarcimento del danno subito dai genitori della minore.

La decisione era stata, poi, confermata in grado d’appello, con la conseguenza che il Ministero aveva deciso di proporre ricorso per Cassazione.

Secondo il Ministero ricorrente, infatti, la sentenza sarebbe errata, dal momento che la Corte d’appello non aveva tenuto conto che il fatto si era verificato per “caso fortuito” e, comunque, per “causa non imputabile” al Ministero stesso.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal Ministero ricorrente, evidenziando come la Corte d’appello avesse osservato che gli elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento non avevano consentito “di ritenere raggiunta la prova liberatoria e cioè che l'evento è stato determinato da un fatto non imputabile all'amministrazione scolastica”.

Secondo la Cassazione, inoltre, il risarcimento imposto al Ministero appariva adeguato anche dal punto di vista della quantificazione monetaria, avendo la Corte d’appello correttamente liquidato anche il danno morale subito dai genitori.

In sostanza dunque, se un bambino, mentre è a scuola, cade dall’altalena e si fa male, l’amministrazione scolastica può andare esente da responsabilità solo nel caso in cui riesca compiutamente a provare che l’evento dannoso si è verificato per un semplice “caso fortuito”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione, condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.


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