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Anestesista condannato per violenza sessuale: anche l'ospedale è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa

Sanità - -
Anestesista condannato per violenza sessuale: anche l'ospedale è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa
Secondo la Corte di Cassazione, anche l'ospedale deve essere tenuto a risarcire i danni subiti dalla vittima della violenza sessuale commessa da un suo medico nell'esercizio delle sue funzioni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22058 del 22 settembre 2017, ha affrontato un interessante caso in materia di responsabilità sanitaria.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un medico anestesista era stato condannato per “violenza sessuale aggravata” (art. 609 bis c.p.), commessa in danno di una sua parente, la quale, ricoverata in Ospedale “per essere sottoposta ad un intervento chirurgico per un tunnel carpale, era stata denudata parzialmente, toccata nelle sue parti intime e fotografata più volte in pose erotiche nel mentre si trovava in stato di totale incoscienza conseguente al trattamento anestetico subito”.

Dopo la condanna penale, la persona offesa aveva agito in giudizio nei confronti del medico e dell’ospedale, al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della commissione del reato.

Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, condannando sia il medico che l’ospedale al risarcimento del danno, nella misura di Euro 25.000.

La sentenza era stata, poi, confermata in grado di appello, la quale aveva ribadito la responsabilità dell’ospedale, dal momento che la condotta illecita del medico era stata posta in essere all’interno dell’ospedale, “in orario di servizio ed addirittura durante lo svolgimento dello stesso, nell'adempimento di specifiche mansioni di medico anestesista, dopo aver narcotizzato la vittima in vista dell'intervento chirurgico”.

Secondo la Corte d’appello, dunque, il fatto “rientrava in pieno nell'ambito del rapporto lavorativo intercorso, poichè sussisteva un evidente collegamento tra l'azione criminosa e l'incarico affidato al medico dalla struttura sanitaria”.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’ospedale aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello, nel confermare la condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 2049 c.c., dal momento la violenza sessuale rappresenta “la massima espressione di un fine strettamente personale ed egoistico” ed “il ruolo rivestito dal dott. A. all'interno della struttura ospedaliera costituiva solo l'occasione naturale per compiere il fatto”.

Tuttavia, secondo il ricorrente, poichè il comportamento tenuto dal medico nulla aveva a che vedere con le sue funzioni di anestesista, affidategli dalla struttura sanitaria, l’art. 2049 c.c. non avrebbe dovuto trovare applicazione.

La Corte di Cassazione non riteneva, tuttavia, di poter dar ragione all’Ospedale ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2049 c.c., è sufficiente che le funzioni affidate al dipendente abbiano determinato “una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, condannato anche la struttura sanitaria al risarcimento del danno in favore della persona offesa dal reato commesso dal medico anestesista.

Evidenziava la Corte di Cassazione, in particolare, che la Corte d’appello aveva, giustamente, “riconosciuto che l'episodio criminoso in tanto si era potuto verificare in quanto il medico stava proprio svolgendo il suo lavoro di anestesista all'interno dell'ospedale, avendo per tale ragione a disposizione sale operatorie, medicamenti specifici e tutto l'apparato connesso alla sua attività all'interno della struttura”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla struttura sanitaria, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando l’ospedale anche al pagamento delle spese processuali.


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