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Amministrazione di sostegno: l'unico caso in cui può essere concessa al prodigo

Amministrazione di sostegno: l'unico caso in cui può essere concessa al prodigo
Non può avvalersi dell’amministrazione di sostegno chi, consapevolmente, dissipa il proprio patrimonio, a meno che non sia affetto da patalogia comprovata.
Il Tribunale di Modena, con sentenza del 3 novembre 2017, si è recentemente pronunciato sulla questione, fornendo alcune interessanti precisazioni.

La vicenda trae origine dalla richiesta di nomina di un amministratore di sostegno da parte dei figli di un uomo, il quale aveva dissipato il proprio patrimonio vivendo al di sopra delle proprie possibilità. In particolare, dopo aver condotto una vita di eccessi, si era ritrovato fortemente impoverito e dunque nullatenete. Viveva, infatti, con una modesta pensione (di € 400) in un appartamento comodatogli dal nipote. Risultava pacifico che l’uomo, non era affetto da alcuna patologia psichiatrica, né è stato in cura psichiatrica.

Per queste motivazioni, i figli dell’uomo, si rivolgevano al Giudice tutelare, chidendogli che gli venisse affiancato un amministratore di sostegno in grado di limitare i gravi danni di natura patrimoniale che il padre continuava a perpetrare.

Il Tribunale, investito delle questione, riteneva però di non poter accogliere la richiesta, per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, per quanto disposto dall’art. 414 del c.c, il quale prevede, come condizione necessaria per la dichiarazione di inabilità, la sussistenza di un’ infermità mentale. Più specificamente, il secondo comma del suddetto articolo, sancisce la possibilità di essere dichiarati inabili, per coloro che per prodigalità espongono sé stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Il giudice tutelare, fornendo un’interessante interpretazione della norma, ha quindi rilevato che la prodigalità non implica la prova dell’infermità mentale, bensì dell’attitudine a dissipare il proprio patrimonio. A meno che, tale condotta non sia la conseguenza di un impulso patologico, che priva il soggetto della facoltà di valutare lucidamente le conseguenze degli atti che compie.
Se, infatti, manca questo legame tra condotta sregolata e patologia, vuol dire che il soggetto ha agito consapevolmente e dunque l’ordinamento non può prevaricare sulla libera scelta dell’individuo di utilizzare il proprio patrimonio.

Per questi motivi, data l’assenza di comprovata patologia, il Tribunale ha rigettato il ricorso, non ammettendo la nomina dell’ un amministratore di sostegno per il prodigo.


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