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Amministratore di condominio e recupero delle spese condominiali non pagate

Amministratore di condominio e recupero delle spese condominiali non pagate
Secondo la Cassazione, l'amministratore ha la facoltà e non l'obbligo di chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini morosi.
Se alcuni condomini non pagano le spese condominiali, l’amministratore di condominio è obbligato a chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo nei loro confronti?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24920 del 20 ottobre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Terni aveva accertato la responsabilità di un ex amministratore di condominio, per il tardivo pagamento del premio di una polizza assicurativa del condominio stesso.

Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dal condominio, per i danni derivanti dalla mancata copertura assicurativa in relazione ad un incendio del tetto.

Il condominio aveva impugnato la decisione del Tribunale e la Corte d’appello aveva dichiarato l’ex amministratore esente da responsabilità, in quanto era stata accertata la mancanza di fondi nelle casse condominiali, a causa della morosità di alcuni condomini.

La Corte aveva osservato, in particolare, che i condomini erano stati sollecitati a pagare e questo era sufficiente ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’incarico di amministratore di condominio, il quale non era obbligato a procedere mediante decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle quote condominiali non versate.

Ritenendo la decisione ingiusta, il condominio aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il condominio, infatti, in base ai principi di diligenza, l’amministratore avrebbe dovuto ricorrere alla procedura per decreto ingiuntivo, al fine di recuperare i contributi necessari alle spese condominiali.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al condominio, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in propostito, che l’amministratore svolge, nei confronti dei condomini, un incarico di rappresentanza volontaria, disciplinato dalle regole del contratto di “mandato” (artt. 1703 e ss. c.c.).

Di conseguenza, secondo la Cassazione, l’amministratore di condominio assume l’obbligo di eseguire l’incarico conferitogli “con la diligenza del buon padre di famiglia”, ai sensi dell’art. 1710 c.c.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione evidenziava come la Corte d’appello avesse accertato che l’amministratore, nel periodo oggetto di contestazione, aveva “più volte sollecitato, anche per iscritto, i condomini morosi al versamento delle quote condominiali, avendo egli la facoltà e non l'obbligo di ricorrere all'emissione di un decreto ingiuntivo nei riguardi dei condomini morosi”.

Precisava la Cassazione, sul punto, che anche l’art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile “non prevede un obbligo, ma solo una facoltà di agire in via monitoria contro i condomini morosi”, con la conseguenza che la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, escluso la violazione dell'obbligo di diligenza da parte dell’ex amministratore, il quale si era comunque attivato nella raccolta dei fondi, avendo sollecitato i condomini inadempienti.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal condominio, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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