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L'amministratore di condominio non necessita di autorizzazione per agire in giudizio nei confronti dei condomini morosi

L'amministratore di condominio non necessita di autorizzazione per agire in giudizio nei confronti dei condomini morosi
In caso di mancato pagamento delle spese condominiali l'amministratore di condominio può agire in giudizio nei confronti dei condomini inadempienti senza necessità di un'autorizzazione preventiva da parte dell'assemblea di condominio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9583 del 13 aprile 2017, si è occupata di un interessante caso in materia condominiale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Giudice di Pace di Torino aveva ordinato, mediante decreto ingiuntivo, ad una condomina di pagare una somma a titolo di spese condominiali.

La condomina si era opposta al suddetto decreto, osservando che il medesimo era stato richiesto, per conto del condominio, da un soggetto che non rivestiva la qualifica di amministratore.

Nello specifico, infatti, il decreto ingiuntivo era stato richiesto dal legale rappresentante della società che amministrava il condominio, senza, tuttavia, spendere il nome della società stessa.

Secondo la condomina, pertanto, questo “difetto di rappresentanza” avrebbe potuto essere sanato solo attraverso una specifica delibera di autorizzazione dell’assemblea di condominio.

Secondo la condomina, inoltre, l’importo richiesto non era stato correttamente quantificato e non riguardava la gestione ordinaria del condominio.

Il Giudice di Pace, pronunciandosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riteneva, tuttavia, di dover dar ragione al condominio, con la conseguenza che la condomina decideva di impugnare la sentenza in sede di appello.

Nemmeno il Tribunale, tuttavia, riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dalla condomina, rilevando come fosse una “mera irregolarità” il fatto che il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto dal condominio non in persona della società amministratrice condominiale, bensì in persona del geometra che ne era legale rappresentante.

Risultava, infatti, evidente, secondo il Tribunale, che il geometra aveva inteso agire “per la società stessa nell'esercizio delle funzioni che essa ha di amministratore del condominio”.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover confermare la decisione resa dal giudice del precedente grado di giudizio, rigettando il ricorso proposto dalla condomina.

Osservava la Cassazione, in particolare, che il decreto ingiuntivo era stato richiesto per ottenere il versamento delle quote di spese condominiali che erano rimaste impagate e che riguardavano la gestione ordinaria del condominio e il riscaldamento dello stesso.

Evidenziava, in proposito, la Cassazione, che, ai sensi dell’art. 1131 cod. civ., l’amministratore di condominio, per ottenere il pagamento dei contributi condominiali non necessita di una specifica autorizzazione ad agire da parte dell’assemblea di condominio, potendo egli liberamente avviare un giudizio nei confronti dei singoli condomini.

Alla luce di tali considerazioni, non essendo necessaria un’autorizzazione dell’assemblea, la Corte di Cassazione riteneva che l’amministratore avesse del tutto legittimamente agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento delle quote di spese condominiali di competenza della condomina ricorrente, rigettando il ricorso dalla medesima proposta e condannandola anche al pagamento delle spese processuali.


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