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Albergo molto più brutto rispetto alle aspettative? Contratto sciolto e risarcimento del danno "da vacanza rovinata”.

Albergo molto più brutto rispetto alle aspettative? Contratto sciolto e risarcimento del danno "da vacanza rovinata”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5683 del 23 marzo 2016 è tornata sull’argomento del risarcimento del “danno da vacanza rovinata”.

In particolare, se, arrivati a destinazione, ci troviamo davanti un albergo che è decisamente più scadente rispetto a quello che credevamo di aver prenotato, possiamo pretendere di vederci risarcito il relativo danno da parte del tour operator che ha organizzato il viaggio stesso?

La risposta deve dirsi positiva, essendo evidente che tale falsa rappresentazione della realtà da parte del tour operator e/o dell’agenzia di viaggi non può certo restare priva di conseguenze per i medesimi.

Va osservato che il “danno da vacanza rovinata” va riconosciuto in tutti i casi in cui il turista abbia subito, nel corso della vacanza, dei disservizi che hanno reso in qualche modo meno gradevole quel periodo di ferie che, al contrario, avrebbe dovuto essere fonte solo di pace e di relax.

E’ evidente, dunque, che anche nell’ipotesi in cui il viaggiatore abbia prenotato un hotel che dal catalogo veniva rappresentato in un certo modo e che, invece, si è rivelato decisamente più scadente nella realtà, avrà ben diritto al risarcimento del danno subito a causa di questa “falsa rappresentazione della realtà”.

Va precisato che il “danno da vacanza rovinata” non comprende solo il danno di carattere non patrimoniale ma comprende anche il danno patrimoniale, ovvero, la perdita economica subita dal viaggiatore, il quale ha sostenuto delle spese di viaggio per dei servizi di cui, poi, non ha usufruito.

Ma in questo caso, il consumatore, a chi può chiedere il risarcimento?

Ebbene, la responsabilità ricade sia sul tour operator che ha organizzato il viaggio, sia sull’agenzia che ha fatto da intermediario tra il consumatore e il tour operator stesso: si tratta di una ipotesi di “responsabilità solidale”, con la conseguenza che il consumatore potrà chiedere il risarcimento all’uno o all’altro indifferentemente. Il soggetto, poi, che provveda al pagamento integrale del risarcimento avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’altro, attraverso la “azione di regresso”.

Il “danno da vacanza rovinata” non è frutto della fantasia dei giudici, essendo stato espressamente introdotto e disciplinato nel Codice del Turismo, entrato in vigore nel 2011: n particolare, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 47 del Codice stesso, in base al quale, in caso di inadempimento di non scarsa importanza delle prestazioni previste dal contratto di viaggio, il consumatore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto stesso e/o il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Diverse sono, poi, le sentenze che sono intervenute sull’argomento, le quali hanno precisato come, comunque, il vero e proprio “danno da vacanza rovinata” rappresenti una tipica voce di danno non patrimoniale, che può dirsi integrato quando il soggetto si veda, appunto, rovinato quello che molto spesso è l’unica occasione dell’anno in cui ha la possibilità di rilassarsi e riposarsi.

Osserva, infatti, la giurisprudenza come “dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare di aver assolto ai suoi doveri. Sarà sempre responsabile salvo provare che “quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto é imputabile al consumatore, o é dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore”. Per tali motivi, dato che tra cliente ed imprenditore c’è un’obbligazione di mezzo, è stata individuata una responsabilità aggravata che obbliga l’offerente a risarcire il turista per tutti i fastidi subiti”.


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