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Abusi edilizi: la semplice amovibilità dell’opera non ne determina la precarietà

Abusi edilizi: la semplice amovibilità dell’opera non ne determina la precarietà
La precarietà dell’intervento edilizio non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore.
La Cassazione Penale, Sezione III, con la sentenza n. 24149/2019 torna ad occuparsi di precarietà dell’opera edilizia e responsabilità penale.
Questi i fatti.
Un uomo era stato condannato sia in primo che in secondo grado per aver realizzato, in zona demaniale marittima, arbitrariamente occupata, gravata da vincolo paesaggistico, in quanto ricompresa nella fascia dei 300 metri dalle linee di battigia, una struttura pressostatica delle dimensioni di mq 100, realizzata in elementi metallici e copertura in PVC, con pavimentazione in pietra leccese, in assenza dei prescritti titoli abilitativi.
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
Secondo la tesi difensiva, sarebbero risultate la precarietà ed amovibilità dell'opera, per la quale era stato peraltro rilasciato il permesso di costruire in sanatoria e l’inesistenza del vincolo, in quanto il manufatto, pur trovandosi a meno di 300 metri dalla battigia, sarebbe rientrato tra le strutture ammissibili sulla base del PPTR della Regione.
La legittimità degli interventi eseguiti, oltretutto, sarebbe stata dimostrata dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il quale sarebbe stato illegittimamente disapplicato dai giudici del merito in violazione dei principi generali in materia.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando, in relazione alla consistenza dell’opera, come le dedotte caratteristiche di precarietà e facile amovibilità fossero “platealmente smentite dalla descrizione della stessa effettuata nella sentenza di appello sulla base delle emergenze processuali valorizzate nel giudizio di primo grado”.
Infatti, dalla documentazione fotografica il manufatto realizzato si presentava come “stabilmente infisso al suolo e dotato di pavimentazione circoscritta da un muretto di contenimento”; inoltre, l’opera, stando alle risultanze processuali, poggiava su pilastri in ferro, a loro volta ancorati su plinti in cemento armato. Infine, all’atto del sopralluogo da parte della polizia giudiziaria, era stato accertato anche un cambiamento del livello planovolumetrico e pianoaltimetrico del terreno su cui la stessa era stata realizzata. Insomma, le caratteristiche costruttive dell’opera rendevano evidente la assoluta insussistenza della dedotta precarietà.
Proprio in merito alla nozione di precarietà dell’intervento edilizio in genere, la Cassazione - dopo aver analizzato le norme in materia e l’orientamento della giurisprudenza amministrativa - rammenta il proprio costante insegnamento, secondo cui l’intervento precario deve necessariamente possedere alcune specifiche caratteristiche: la sua precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore; sono irrilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole amovibilità; deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo; deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell’uso.
Nel caso di specie, tali necessari requisiti individuati dalla richiamata giurisprudenza mancavano del tutto, mentre le accertate caratteristiche costruttive deponevano per un intervento destinato a durare nel tempo, e tale da comportare, per di più, una modifica dell’originario assetto del terreno.
Ad ulteriore conferma di ciò, i giudici di legittimità sottolineano che l’imputato aveva richiesto ed ottenuto un permesso di costruire in sanatoria (il cui rilascio veniva anzi ripetutamente enfatizzato in ricorso per sostenere la legittimità dell’intervento edilizio), che non sarebbe affatto necessario per un intervento precario nel senso sopra specificato.
Deve pertanto ribadirsi che, al fine di ritenere sottratto un manufatto al preventivo rilascio del permesso di costruire in ragione della sua asserita natura precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo.
La Corte ha peraltro ritenuto infondati anche gli ulteriori motivi di ricorso, non specificamente esaminati in questa sede, e rigettato pertanto l’impugnazione.


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