Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1901 del 13 maggio 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ipotesi di nullitā del contratto per contrarietā alle norme imperative si verifica, salvo che la legge disponga altrimenti, indipendentemente da una espressa comminatoria della sanzione di nullitā nei singoli casi. Infatti, la norma dell'art. 1418 c.c. esprime un principio generale, rivolta a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagna una specifica previsione di nullitā. In tali casi, compito del giudice, ai fini della declaratoria di nullitā, č solo quello di stabilire se la norma o le norme contraddette dall'autonomia privata abbiano carattere imperativo, siano, cioč, dettate a tutela dell'interesse pubblico.

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