Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5372 del 5 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel sancire la nullitą del contratto per contrasto con norme imperative, l'art. 1418 c.c. fa salvo il caso in cui «la legge disponga diversamente». Ne consegue che tale nullitą va esclusa sia quando risulta espressamente prevista una diversa forma di invaliditą (es., annullabilitą) sia quando la legge assicura l'effettivitą della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi, quali la decadenza da benefici fiscali e creditizi (es., art. 28 legge n. 590 del 1965).

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