Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14234 del 25 settembre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di cause di nullitą del negozio giuridico, per aversi contrarietą a norme penali ai sensi dell'art. 1418 c.c., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato, mentre non rileva il divieto che colpisca soltanto un comportamento materiale delle parti e, meno che mai, di una sola di esse. (Fattispecie in tema di fideiussione, di cui il fideiussore ricorrente assumeva la nullitą per avere la banca garantita erogato il credito al debitore principale nonostante la richiesta di finanziamento da parte di quest'ultimo asseritamente integrasse gli estremi del reato di ricorso abusivo al credito).

(massima n. 2)

La rinuncia del fideiussore di secondo grado alla sussidiarietą prevista dall'art. 1948 c.c. determina soltanto l'assoggettamento pattizio della fideiussione di secondo grado ad una disciplina del rapporto fideiussorio diversa da quella legale tipica, senza comportare in alcun modo una assimilazione della fideiussione (o approvazione) alla diversa figura della confideiussione.

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