Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 50028 del 31 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non č tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacitā economica di adempiere ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata. (In motivazione la Corte ha osservato che rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione la verifica dell'eventuale impossibilitā di adempiere da parte del condannato).

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