Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11208 del 9 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, in presenza di un intervento operatorio che - sebbene eseguito in conformità alle "leges artis" e non determinativo di alcun peggioramento della condizione patologica del paziente - non abbia prodotto alcun risultato di tipo terapeutico, e ciò in ragione dell’omessa esecuzione degli interventi preparatori necessari al suo buon esito da parte della struttura sanitaria, nonché di quelli successivi di natura riabilitativa occorrenti al medesimo scopo, ricorre un inesatto adempimento della struttura per avere dato luogo ad una ingerenza priva di utilità nella sfera psico-fisica del paziente, alla quale consegue un danno di natura non patrimoniale ravvisabile sia nella limitazione del proprio agire, sofferta dal paziente per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza derivante tanto da tale limitazione, quanto dalla successiva percezione della inutilità del trattamento subìto.

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