Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11789 del 9 giugno 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

L'affermazione della responsabilitą del medico per i danni celebrali da ipossia patiti da un neonato, ed asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la prova - che deve essere fornita dal danneggiato - della sussistenza di un valido nesso causale tra l'omissione dei sanitari ed il danno, prova da ritenere sussistente quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia pił probabile che non che un tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato; una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalitą, č onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilitą della propria condotta.

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