Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15147 del 16 aprile 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di abbandono di persone incapaci, č richiesta la consapevolezza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo che non abbia la capacitā di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integritā fisica. (Fattispecie relativa a presunto abbandono di bambino di tre anni, lasciato solo in casa dalla madre, che la Corte ha ritenuto non potesse essere ritenuto sulla base della sola circostanza che costei si fosse momentaneamente recata nel garage attiguo per eseguirvi delle pulizie).

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