Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5325 del 8 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difensore che, per una diligente prestazione della propria opera intellettuale, ha l'obbligo di svolgere tempestivamente l'attività nell'ambito del processo, ove cessi dal proprio incarico, per rinuncia o revoca della procura, anteriormente alla scadenza del termine ultimo per il compimento di quell'attività, ha il dovere di evitare pregiudizio al cliente ed è quindi tenuto a compiere l'atto o a rappresentare alla parte che gli revochi la procura la necessità del compimento dell'atto non ancora posto in essere, assumendo, in mancanza, la responsabilità dei danni conseguenti anche quando, essendo stato sostituito da altro difensore, il danno avrebbe potuto essere da questo evitato con il compimento, ancora consentito dallo stato del processo, dell'attività processuale omessa dal primo difensore, dovendosi negare che la negligenza del successivo difensore sia causa sufficiente ed unica del danno e sia perciò idonea ad interrompere il nesso che lega alla causa antecedente tale danno, ove questo sia ricollegabile alla negligenza del primo difensore.

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