Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2699 del 22 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo di procedere al preventivo accertamento della libertą del bene con le visure ipotecarie e catastali sussiste unicamente quando al notaio venga conferito l'incarico di preparare e redigere un atto pubblico di vendita, cioč nei casi, in cui egli dirige personalmente la compilazione integrale dell'atto previa indagine della volontą delle parti in modo da tradurre la volontą stessa in uno strumento negoziale idoneo a conseguire i risultati voluti, e non anche quando salvo che al notaio sia stato conferito quello specifico incarico egli si limiti all'autentica delle firme delle parti contraenti poste in calce ad una scrittura privata, gią predisposta dagli stessi contraenti.

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