Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5158 del 6 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opera professionale di cui č richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontā delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attivitā preparatorie e successive perché sia assicurata la serietā e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti; pertanto, il notaio che abbia la conoscenza o anche il solo sospetto di un'iscrizione pregiudizievole gravante sull'immobile oggetto della compravendita deve informarne le parti, quando anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c. e della buona fede.

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