Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3079 del 11 febbraio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità professionale, in caso di attività di diritto privato svolta da un Comune, il notaio che roghi un atto in cui detto ente figura come parte, in presenza di una delibera della Giunta municipale che abbia autorizzato la stipulazione, non ha il dovere di controllare i poteri di rappresentanza del sindaco, atteso che questi ultimi derivano non già da un rapporto di mandato, ma da una relazione di immedesimazione organica, sicché non può trovare applicazione il divieto, imposto al notaio dall'art. 54 del r.d. 10 settembre 1914, n. 1326, di rogare atti nei quali intervengano persone non debitamente autorizzate o rappresentate.

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