Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9877 del 27 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā professionale, la valutazione dell'inadempimento del professionista (tenuto all'adempimento di obbligazioni di mezzi e non di risultato) va fatta esclusivamente con riferimento alla violazione dei doveri inerenti all'esercizio della professione svolta ed in particolare, ove gli si imputi una condotta omissiva, del dovere di diligenza ex art. 1176, secondo comma, c.c., cioč della diligenza che un professionista di preparazione ed attenzione media pone nell'esercizio della propria attivitā; ne consegue che l'affermazione di responsabilitā professionale presuppone la preliminare individuazione degli specifici obblighi che la legge o il contratto pongono a carico del professionista. La legge regionale campana n. 9 del 1983 attribuisce al collaudatore in corso d'opera una specifica responsabilitā per l'inosservanza delle norme sismiche di cui alla legge n. 64 del 1974, distinguendo i compiti di sua spettanza da quelli del direttore dei lavori, ed istituendo, attraverso l'attribuzione di specifici doveri di controllo e vigilanza Ģin concomitanza al processo costruttivo delle opere, una figura professionale di collaudatore, in parte diversa da quella di cui alla legge n. 1086 del 1971.

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