Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11652 del 4 dicembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., nelle obbligazioni di mezzi, quando la prestazione del debitore non č mancata, grava sul creditore l'onere di allegare (e provare), mediante eccezione in senso proprio soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. e non proponibile per la prima volta in appello, la condotta colposa del debitore per violazione dell'obbligo di diligenza, con la specificazione di quei profili d'inadeguatezza della prestazione resa, in cui si concreta il fatto dell'inadempimento, salva per il debitore la possibilitā di fornire la prova della non imputabilitā della violazione predetta.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.