Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16164 del 2 agosto 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Non può qualificarsi inadempimento delle obbligazioni nascenti da un determinato rapporto giuridico (e neppure fatto illecito extracontrattuale) la comunicazione alla controparte di avere l'intenzione di interpretare ed applicare in un certo modo, il vincolo nascente dal rapporto stesso, poiché si tratta dell'esercizio di facoltà rientranti nell'ambito del generale e fondamentale diritto di difesa (art. 24 Cost.), restando giuridicamente irrilevante che ciò possa indurre a comportamenti dai quali consegua la perdita di facoltà o diritti. Tale principio è applicabile anche alle motivazioni offerte dall'INPS a sostegno del rifiuto di una motivazione da parte dello stesso istituto attraverso il sistema dei ricorsi amministrativi, esperiti i quali, anche se l'inadempimento si consolidasse in esito alla conclusione negativa dei ricorsi, esso non potrebbe produrre conseguenze diverse da quelle previste dall'art. 1224 c.c., e cioè il risarcimento dei danni ad esso immediatamente e direttamente conseguenti. (La S.C., nell'applicare il principio di cui in massima, ha riformato la decisione di merito che aveva ritenuto che il rigetto della domanda di prestazione non concretasse mero inadempimento dell'obbligo di pagare la pensione di vecchiaia, ma anche violazione di un dovere specifico di esatta interpretazione della legge e che aveva applicato alla fattispecie il principio di diritto secondo il quale rientrava nei compiti istituzionali dell'istituto la corretta informazione inerente ai dati relativi alla posizione contributiva, ricorrendo, invece, nella specie, secondo i giudici di legittimità, la diversa ipotesi della comunicazione di una valutazione, di un giudizio tecnico sulla regula iuris applicabile sicché il comportamento tenuto dal lavoratore, che aveva lasciato il posto di lavoro quale unico mezzo per conseguire subito il pagamento della pensione di vecchiaia, non era suscettibile di essere imputato ad inadempimento dell'INPS, neppure essendo configurabile il danno in discussione come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'istituto).

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