Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1305 del 15 marzo 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il pretore, adito in sede di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, a fronte della richiesta di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. da parte del locatore e dell'eccezione di litispendenza proposta dal conduttore (per essere la stessa causa pendente davanti al tribunale per il giudizio di merito), accolga l'eccezione e dichiari con sentenza la litispendenza, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo, deve intendersi conclusa la cosiddetta fase sommaria, con la conseguenza che il termine per la proposizione del ricorso per regolamento di competenza avverso tale decisione rimane soggetto alla sospensione durante il periodo feriale (che trova deroga soltanto con riguardo alla fase monitoria).

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