Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2908 del 28 luglio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Tanto la licenza per finita locazione che lo sfratto per morositā sono intimazioni del locatore o del concedente per la formazione del titolo esecutivo mediante il procedimento per convalida; l'intimazione convalidata, in assenza o senza l'opposizione del convenuto č definitiva e irrevocabile, salvo l'opposizione tardiva di cui all'art. 668 c.p.c. nelle limitate ipotesi previste dallo stesso articolo. Tuttavia, se l'ordinanza di convalida č emessa in mancanza dei presupposti cui la legge condiziona la non impugnabilitā del provvedimento e, in particolare, con violazione del principio del contraddittorio, per cui il conduttore deve essere messo a conoscenza di tutte le domande contro di lui proposte con l'atto di intimazione, essa č equiparabile a sentenza anche ai fini delle impugnazioni e, come tale, č soggetta al normale rimedio dell'appello. (Nella specie, era stato intimato lo sfratto per finita locazione, ma, all'udienza, il locatore aveva chiesto ed ottenuto la convalida dello sfratto per morositā e decreto ingiuntivo per il pagamento del canone scaduto, nella contumacia del convenuto).

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