Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1879 del 14 giugno 1972

(4 massime)

(massima n. 1)

L'intimazione di licenza o di sfratto, richiesta per il procedimento di convalida, non ha il contenuto e gli effetti sostanziali della disdetta. Essa è una dichiarazione precettiva del locatore o concedente che tende ad avere incidenza diretta nella situazione giuridica del conduttore. Si tratta, cioè, dell'esercizio di un diritto potestativo attraverso il compimento di un negozio giuridico sostanziale, ma inidoneo da solo al conseguimento del fine cui tende, che è raggiungibile solo attraverso l'ulteriore atto di proposizione della domanda di convalida. Tra i due atti, l'uno sostanziale l'altro processuale, esiste una correlazione necessaria, imposta dalla legge. L'atto sostanziale di intimazione di licenza o di sfratto ed il provvedimento giurisdizionale di convalida, nella loro intima correlazione, collaborano all'effetto sostanziale consistente nella incidenza diretta nella situazione giuridica del conduttore ed integrandosi l'uno con l'altro si pongono quale atto complesso, produttivo di quell'effetto sostanziale.

(massima n. 2)

Non sussiste litispendenza nell'ipotesi che pendano dinanzi a giudici diversi un procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione ad una certa data, o di sfratto per morosità in conseguenza del mancato pagamento di determinati canoni, ed un procedimento ordinario avente ad oggetto la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore nel pagamento di quegli stessi canoni e conseguente condanna alla restituzione della cosa locata: ciò perché le due domande sono oggettivamente diverse e, perciò, sono alla base di due diversi rapporti processuali.

(massima n. 3)

Qualora il giudice adito per la convalida dell'intimazione di licenza o di sfratto sia territorialmente incompetente il giudice stesso dovrà limitarsi a dichiarare la propria incompetenza senza poter emettere alcuna pronuncia né sulla domanda di convalida né sull'istanza di provvedimento di rilascio né sulla rimessione delle parti dinanzi al giudice competente per il merito.

(massima n. 4)

Una volta instaurato il procedimento sommario per convalida di licenza o di sfratto dinanzi al pretore (o al conciliatore) competente a norma dell'art. 661 c.p.c. ed una volta che, comparso ed oppostosi l'intimato, il giudice adito abbia negato il provvedimento provvisorio di rilascio ex art. 665 c.p.c. ed abbia dato le disposizioni per l'inizio del necessario, successivo e collegato procedimento ordinario di cognizione, la speciale azione per convalida di licenza o di sfratto si è esaurita, e sono precluse, per questo solo motivo, una successiva domanda di convalida ed una successiva istanza di provvedimento provvisorio di rilascio.

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