Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1935 del 23 marzo 1984

(2 massime)

(massima n. 1)

L'azione del locatore che sia diretta ad ottenere la pronuncia di rilascio dell'immobile locato per scadenza del termine fissato nel contratto stesso, mediante l'adozione del procedimento sommario regolato dagli artt. 657 e ss. c.p.c., non richiede la preventiva e rituale comunicazione dell'avviso previsto dall'art. 4 n. 1 della L. n. 253 del 1950, il cui onere č relativo all'esercizio dell'azione per la cessazione della proroga legale per uno dei motivi indicati dagli artt. 3, 4 e 10 della detta legge con le forme processuali stabilite dagli artt. 30 e 31 della medesima.

(massima n. 2)

La contemporanea pendenza presso il medesimo ufficio giudiziario di due distinte cause intese ad ottenere entrambe il rilascio dell'immobile locato, ma l'una per scadenza del termine contrattuale e l'altra per necessitā del locatore, non comporta, attesa la diversitā di causa petendi, una situazione di litispendenza, ma, vertendo le cause fra le medesime parti, costituisce il presupposto per l'adozione del provvedimento di riunione ex art. 273 c.p.c., la cui pronuncia costituisce espressione dell'incensurabile potere ordinatorio del giudice.

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