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Articolo 235 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari

Dispositivo dell'art. 235 Legge fallimentare

Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda da euro 258 a euro 1.549.

La stessa pena (1) si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.

Note

(1) Questa norma non si può applicare in quanto il d.lgs. 5/2006 ha abrogato l'art. 13 della legge fallimentare

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